Cassazione Civile, Ordinanza n. 14172/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva negato ogni ulteriore rilievo alle censure sulla pubblicazione della sentenza dopo il decesso di uno dei difensori e sulla validità/efficacia della dichiarazione resa in primo grado. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Una società aveva chiesto la condanna di un comune al pagamento di somme asseritamente dovute per la custodia di 138 cani randagi catturati nel territorio comunale e affidati alla società con provvedimento della Procura della Repubblica, qualificando la pretesa come indebito arricchimento. In primo grado il tribunale aveva dichiarato estinto il processo dopo una dichiarazione resa dal difensore della società, valorizzando anche l'eccezione del comune di improponibilità per litispendenza. In appello la società aveva chiesto la riforma della decisione sostenendo che la propria dichiarazione dovesse essere letta come rinuncia agli atti e non alla domanda. In cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza d'appello perché pubblicata dopo il decesso di un difensore, dall'altro la violazione degli artt. 306 e 84 c.p.c., lamentando che la dichiarazione fosse stata erroneamente qualificata come rinuncia agli atti e che, comunque, essa fosse invalida per difetto di procura speciale e per mancanza di accettazione del comune. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché il precedente richiamato dalla ricorrente riguarda il caso di difensore unico, mentre nel caso concreto i difensori erano due; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la qualificazione della dichiarazione come rinuncia agli atti è stata compiuta dal giudice di merito con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione e perché, in presenza di più difensori, ciascuno può compiere l'atto processuale salvo diversa volontà espressa e inequivoca della parte.
Norme richiamate
è richiamato come norma sul vizio di ricorso dedotto dalla parte, ma la censura è stata ritenuta infondata per difetto di pertinenza al caso concreto.
la Corte osserva che il motivo era privo della necessaria ricostruzione e trascrizione del contesto processuale, profilando un vizio di specificità del ricorso.
è la norma evocata per sostenere che la dichiarazione fosse una rinuncia agli atti; la Corte richiama l'orientamento secondo cui la qualificazione dell'atto compiuta dal giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
è citato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa violazione della norma nel caso concreto.
è la norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
è richiamato come disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato per il parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio relativo alla pubblicazione della sentenza dopo il decesso del difensore non è configurabile con gli stessi termini del precedente giurisprudenziale quando la parte sia assistita da più difensori, perché il problema della sopravvenuta mancanza del patrocinio va valutato in concreto sulla base del numero e del regime del mandato conferito.
- La qualificazione di una dichiarazione processuale come rinuncia agli atti o rinuncia alla domanda è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, fondato sull'interpretazione del verbale e del contesto processuale, e non è riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- Quando la parte è assistita da più difensori, ciascuno di essi, salvo che il mandato sia espresso in senso congiuntivo o vi sia diversa volontà inequivoca della parte, è abilitato a compiere gli atti processuali tipici della difesa; la pluralità dei difensori non moltiplica i poteri processuali della parte oltre i limiti dell'unico diritto di difesa.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti: se il ricorrente denuncia una nullità processuale, deve ricostruire compiutamente il contesto in cui la nullità sarebbe insorta, altrimenti il motivo è affetto da difetto di specificità.
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