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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13998/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso lamenta due censure principali: (1) omissione e carenza di motivazione da parte del giudice dell'esecuzione nel rigettare la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra sentenze (la difesa aveva indicato nuovi elementi e richiamato parere favorevole del Procuratore Generale e la Corte di cassazione n. 49873/2019), così che la decisione sarebbe priva di adeguato confronto con i nuovi elementi; (2) errore nel computo dei cumuli parziali: le sentenze del Tribunale di Velletri (7/2/2011) e del GUP di Frosinone (irrev. 21/10/2016) relative a fatti commessi tra maggio e ottobre 2010 sarebbero state poste nel secondo cumulo (con decorrenza 6/10/2010) mentre, dato che la detenzione definitiva iniziò il 25/11/2010, quelle pene dovevano essere imputate al primo cumulo (decorrente 28/8/2002) con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di Appello. In particolare ha rilevato l'insufficienza motivazionale sul rifiuto di applicare la continuazione (omesso confronto con i nuovi elementi e con la pronuncia della Corte di cassazione citata e con il parere favorevole del Procuratore Generale) e ha stabilito che il giudice dell'esecuzione ha individuato erroneamente la data di 'interruzione' del primo rapporto esecutivo: la data corretta è quella in cui il condannato ha commesso il primo reato incluso nel secondo cumulo (non il 6/10/2010), sicché dovrà essere rideterminata la decorrenza del secondo cumulo e, conseguentemente, il computo complessivo della pena, valutando anche l'applicabilità della continuazione e l'eventuale applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai poteri e doveri del giudice dell'esecuzione nella motivazione delle decisioni; la Cassazione censura la carenza motivazionale ai sensi dei principi richiamati

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle impugnazioni avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione e ai criteri di motivazione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa al rito davanti al giudice dell'esecuzione; evocata nel contesto della valutazione dei motivi di impugnazione

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di continuazione tra più condanne: la richiesta di applicazione della continuazione è centrale e il giudice deve valutare e motivare l'applicazione della norma se ricorrono i presupposti

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità di formazione dei cumuli e al computo delle pene per l'esecuzione

  • art. 659 cod. proc. pen.

    Norma riferita alle comunicazioni e agli atti nell'esecuzione penale; utilizzata nel quadro delle norme processuali richiamate per il computo

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore applicabile nel cumulo di pene: la sentenza richiama che, se le pene devono essere inserite nel primo cumulo, va valutata l'applicazione del criterio moderatore per la commisurazione complessiva

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 49873 del 26/11/2019

    Precedente decisorio rilevante sul tema della continuazione/valutazione delle istanze; la Cassazione rimarca che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tenerne conto e confrontarsi con i nuovi elementi

  • Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019 (Pieroni)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, quando il condannato commetta nuovi reati durante l'esecuzione, si formano cumuli parziali distinti e la data di interruzione del primo rapporto esecutivo è rilevante per la decorrenza del cumulo successivo

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente il rigetto di una richiesta di applicazione della continuazione, confrontandosi con nuovi elementi e con eventuali precedenti di Cassazione o pareri favorevoli della Procura Generale, non potendosi limitare a richiamare un precedente rigetto senza valutare le novità
  • Quando un condannato commette reati durante l'esecuzione di una pena, si devono operare cumuli parziali: il primo cumulo contiene le pene relative ai reati commessi fino alla data del primo reato successivo; il secondo cumulo inizia dalla data del primo reato che interrompe il rapporto esecutivo e comprende la pena residua e le nuove pene
  • La data di interruzione del rapporto esecutivo va individuata nel momento della commissione del primo reato successivo (e non automaticamente nella data di successiva detenzione o altra misura), poiché questa data determina la decorrenza dei cumuli parziali
  • Se le pene relative a reati successivi devono essere imputate al primo cumulo, occorre valutare l'applicabilità del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.; il corretto inquadramento temporale dei reati è quindi decisivo per l'entità complessiva della pena
  • In caso di dubbio o di omissione motivazionale il rimedio è l'annullamento con rinvio affinchè il giudice dell'esecuzione riconsideri le questioni alla luce degli elementi nuovi e della giurisprudenza di legittimità

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