Cassazione Penale, Sentenza n. 13998/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamenta due censure principali: (1) omissione e carenza di motivazione da parte del giudice dell'esecuzione nel rigettare la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra sentenze (la difesa aveva indicato nuovi elementi e richiamato parere favorevole del Procuratore Generale e la Corte di cassazione n. 49873/2019), così che la decisione sarebbe priva di adeguato confronto con i nuovi elementi; (2) errore nel computo dei cumuli parziali: le sentenze del Tribunale di Velletri (7/2/2011) e del GUP di Frosinone (irrev. 21/10/2016) relative a fatti commessi tra maggio e ottobre 2010 sarebbero state poste nel secondo cumulo (con decorrenza 6/10/2010) mentre, dato che la detenzione definitiva iniziò il 25/11/2010, quelle pene dovevano essere imputate al primo cumulo (decorrente 28/8/2002) con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di Appello. In particolare ha rilevato l'insufficienza motivazionale sul rifiuto di applicare la continuazione (omesso confronto con i nuovi elementi e con la pronuncia della Corte di cassazione citata e con il parere favorevole del Procuratore Generale) e ha stabilito che il giudice dell'esecuzione ha individuato erroneamente la data di 'interruzione' del primo rapporto esecutivo: la data corretta è quella in cui il condannato ha commesso il primo reato incluso nel secondo cumulo (non il 6/10/2010), sicché dovrà essere rideterminata la decorrenza del secondo cumulo e, conseguentemente, il computo complessivo della pena, valutando anche l'applicabilità della continuazione e l'eventuale applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione ai poteri e doveri del giudice dell'esecuzione nella motivazione delle decisioni; la Cassazione censura la carenza motivazionale ai sensi dei principi richiamati
Richiamato in relazione alle impugnazioni avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione e ai criteri di motivazione
Norma processuale relativa al rito davanti al giudice dell'esecuzione; evocata nel contesto della valutazione dei motivi di impugnazione
Principio di continuazione tra più condanne: la richiesta di applicazione della continuazione è centrale e il giudice deve valutare e motivare l'applicazione della norma se ricorrono i presupposti
Richiamato in relazione alle modalità di formazione dei cumuli e al computo delle pene per l'esecuzione
Norma riferita alle comunicazioni e agli atti nell'esecuzione penale; utilizzata nel quadro delle norme processuali richiamate per il computo
Criterio moderatore applicabile nel cumulo di pene: la sentenza richiama che, se le pene devono essere inserite nel primo cumulo, va valutata l'applicazione del criterio moderatore per la commisurazione complessiva
Sentenza della Corte di Cassazione n. 49873 del 26/11/2019
Precedente decisorio rilevante sul tema della continuazione/valutazione delle istanze; la Cassazione rimarca che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tenerne conto e confrontarsi con i nuovi elementi
Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019 (Pieroni)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, quando il condannato commetta nuovi reati durante l'esecuzione, si formano cumuli parziali distinti e la data di interruzione del primo rapporto esecutivo è rilevante per la decorrenza del cumulo successivo
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente il rigetto di una richiesta di applicazione della continuazione, confrontandosi con nuovi elementi e con eventuali precedenti di Cassazione o pareri favorevoli della Procura Generale, non potendosi limitare a richiamare un precedente rigetto senza valutare le novità
- Quando un condannato commette reati durante l'esecuzione di una pena, si devono operare cumuli parziali: il primo cumulo contiene le pene relative ai reati commessi fino alla data del primo reato successivo; il secondo cumulo inizia dalla data del primo reato che interrompe il rapporto esecutivo e comprende la pena residua e le nuove pene
- La data di interruzione del rapporto esecutivo va individuata nel momento della commissione del primo reato successivo (e non automaticamente nella data di successiva detenzione o altra misura), poiché questa data determina la decorrenza dei cumuli parziali
- Se le pene relative a reati successivi devono essere imputate al primo cumulo, occorre valutare l'applicabilità del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.; il corretto inquadramento temporale dei reati è quindi decisivo per l'entità complessiva della pena
- In caso di dubbio o di omissione motivazionale il rimedio è l'annullamento con rinvio affinchè il giudice dell'esecuzione riconsideri le questioni alla luce degli elementi nuovi e della giurisprudenza di legittimità
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