Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13640/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto le disponibilità liquide sui conti delle società poi dichiarate fallite, deducendo (in sintesi) che: a) la misura cautelare non era più giustificata (mancanza di periculum in mora); b) le ragioni della procedura fallimentare e i crediti dei creditori fallimentari dovevano prevalere sui vincoli disposti in funzione della confisca per reati tributari; c) le società erano terzi estranei al reato e, quindi, le somme non potevano essere assoggettate a sequestro/confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto fondato il principio (confermato dalle Sezioni Unite, Sez. U. n. 40797/2023) secondo cui l'avvio della procedura concorsuale non impedisce l'adozione o la permanenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari: la misura ablativa obbligatoria prevale sui diritti di credito sorti per effetto del fallimento, salvo il caso in cui i beni appartengano a terzi estranei al reato. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del tribunale del riesame circa la non qualità di "terzi estranei" delle società coinvolte e adeguata la motivazione in ordine al periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 12-bis, comma 1 e comma 2

    La confisca del profitto dei reati tributari è obbligatoria e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevale, in linea di principio, sui diritti di credito sorti a seguito di fallimento; la confisca non "cede" all'insinuazione al passivo salvo che sia stato effettivamente versata la parte dovuta all'Erario.

  • art. 322-bis c.p.p.

    art. 322-bis c.p.p. (riesame)

    Regola la cognizione del tribunale del riesame in materia di misure cautelari; qui è richiamato quale titolo per l'impugnazione e per la conferma del sequestro.

  • art. 321 c.p.p.

    artt. 321, 322 ter c.p.p. richiamati in motivazione

    Norme sul sequestro e sulla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ricordato che la motivazione del "periculum in mora" deve essere autonoma e non meramente automatica, ma nel caso è stata ritenuta adeguata.

  • art. 42 legge fallimentare

    art. 42 I.fall. (richiamato nel ricorso)

    Riguarda l'effetto del fallimento sulla disponibilità dei beni e sul ruolo del curatore; la Corte ha stabilito che tale vincolo non è sufficiente, di per sé, ad escludere la prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria.

  • artt. 1140, 1142, 1144 c.c.

    artt. 1140, 1142, 1144 c.c. (richiamati nei motivi)

    Norme sul mandato e rappresentanza bancaria citate in tema di disponibilità del conto; la Corte ha ritenuto che la disponibilità praticata dall'indagato al tempo del sequestro è rilevante per escludere la qualità di terzo estraneo della società.

  • art. 125 c.p.p.

    art. 125 c.p.p. (indicato tra i richiamati)

    Richiama i principi in tema di misure cautelari e ruolo del giudice nel valutare esigenze cautelari; la Corte ha ricordato l'obbligo di motivare il "periculum in mora" ma ha ritenuto la motivazione del tribunale adeguata.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria per reati tributari (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) prevale, salvo casi particolari, sui diritti sorti a seguito dell'apertura della procedura fallimentare; l'avvio del fallimento non impedisce di per sé il sequestro o la confisca.
  • Il limite alla prevalenza del sequestro è rappresentato dai beni appartenenti a terzi estranei al reato: occorre provare che il terzo non abbia tratto vantaggi dal reato e che sia in buona fede, ignaro dell'uso illecito del bene.
  • La disponibilità effettiva del bene al momento del sequestro (ad es. deleghe operative, giroconti riconducibili all'imputato) è elemento rilevante per escludere la qualità di terzo estraneo e per giustificare la permanenza del vincolo cautelare.
  • La necessità del "periculum in mora" va motivata specificamente anche nei sequestri finalizzati alla confisca: non è ammesso un automatismo, ma la motivazione è valutata con margine limitato in Cassazione, salvo vizi gravi di logicità o completezza.
  • Se il sequestro è stato disposto prima della dichiarazione di fallimento, la misura resta efficiente e può prevalere sul vincolo concorsuale; viceversa, anche quando il fallimento precede il sequestro, la giurisprudenza (Sezioni Unite) ha chiarito i criteri di prevalenza della misura ablativa per reati tributari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.