Cassazione Civile, Ordinanza n. 28245/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava dalla domanda proposta da un dirigente di ruolo professionale non medico, farmacista presso un'azienda sanitaria provinciale, con incarico di responsabile di struttura semplice dal 1° novembre 2007. Il lavoratore aveva chiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per il ritardo, protrattosi nel periodo antecedente al 2013, nella graduazione delle funzioni necessaria a determinare la quota variabile dell'indennità di posizione. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'accettazione da parte del controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, perché la rinuncia era stata accettata. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendolo non dovuto in caso di rinuncia al ricorso, misura applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva, produce gli effetti previsti dalla norma e consente di definire il giudizio in rito.
In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; non occorre provvedere sulle spese ex comma 4.
L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude la statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dal controricorrente, non si provvede sulle spese processuali.
- La previsione dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; pertanto non si applica alla rinuncia al ricorso, ma solo ai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Come è indicizzato
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