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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25022/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta commessa in qualità di amministratore unico della fallita Felix Commerciale s.r.l. I motivi di ricorso sono due: (1) violazione per mancata traduzione della sentenza d'appello nella lingua sarda entro il termine per il deposito della motivazione, con possibile pregiudizio per il computo dei termini di impugnazione; (2) doglianza per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la mancata traduzione non integra nullità; ove fosse stata richiesta o disposta la traduzione, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione è resa disponibile nella lingua comprensibile all'imputato; nel caso concreto non risulta richiesta nuova traduzione per la sentenza d'appello (la traduzione richiesta riguardava la sentenza di primo grado ed è stata eseguita), inoltre la sentenza è comunque risultata tradotta e la ricorrente ha proposto tempestivamente il ricorso in Cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto l'assunto aspecifico e manifestamente infondato: la valutazione delle attenuanti generiche è giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità quando motivato e non contraddittorio; la sentenza impugnata ha motivato il diniego per assenza di elementi positivi, per il ruolo della ricorrente nelle condotte e per la mancata rivalutazione critica del proprio operato. Quanto alla pena, questa è stata fissata in misura prossima al minimo edittale e la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la scelta richiamando il criterio di adeguatezza, ragione per cui la determinazione della pena è stata ritenuta legittima. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma primo, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintetica articolazione dei motivi di ricorso in Cassazione; usata per descrivere la forma di esposizione dei motivi

  • art. 133 cod. pen.

    Individua gli elementi rilevanti per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i richiami generici ai criteri di adeguatezza ed equità siano sufficienti ove la pena sia prossima al minimo

  • art. 62-bis cod. pen. (richiamato nella giurisprudenza in relazione alla riforma)

    riforma dell'art. 62 bis operata dal dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125

    La riforma ha reso insufficiente il mero stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; la Corte l'ha richiamata per motivare che l'assenza di elementi positivi può legittimare il diniego delle attenuanti

  • dl. 23 maggio 2008, n. 92 e legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125

    dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125

    Riferimento normativo alla modifica dell'istituto delle attenuanti generiche che ha ridotto l'automaticità del riconoscimento delle diminuenti in presenza di sole circostanze favorevoli limitate

Massime di principio

  • La mancata traduzione di una sentenza nella lingua madre dell'imputato non determina automaticamente la nullità del provvedimento: se la traduzione è stata richiesta o disposta, i termini per impugnare decorrono dalla messa a disposizione della motivazione nella lingua comprensibile; se non richiesta, la carenza può al più comportare la rimessione in termini per proporre impugnazione.
  • Chi si dichiara alloglotta deve formulare tempestivamente e con chiarezza la richiesta di traduzione degli atti; se la traduzione non è fornita nonostante richiesta, va chiesto espressamente al giudice la messa a disposizione nella lingua e, se necessario, la rimessione in termini per l'impugnazione.
  • Le censure sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono difficili da accogliere in Cassazione quando la motivazione di merito sia non contraddittoria e indichi l'assenza di elementi positivi o comportamenti indicativi della mancata rivalutazione critica del fatto.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: se la pena è inflitta in misura prossima al minimo edittale la Corte di legittimità richiede motivazione meno analitica, essendo sufficiente il richiamo a criteri generali di adeguatezza che implicitamente richiamano gli elementi dell'art. 133 cod. pen.
  • In contenziosi simili, per preservare i termini di impugnazione è prudente chiedere tempestivamente la traduzione degli atti e, se già decorso il termine a causa di omissione del giudice, sollecitare l'accoglimento della istanza di rimessione in termini documentando la richiesta antecedente o la mancata esecuzione della traduzione da parte dell'ufficio giudiziario.

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