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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4764/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva anzitutto la violazione dell'art. 6 della Legge 12/12/1989 n. 401 (daspo) e del diritto di difesa: l'ordinanza di convalida sarebbe stata depositata senza indicazione dell'orario e, quindi, non sarebbe stato possibile verificare il rispetto del termine di 48 ore concesso alla difesa per presentare memorie, sicché la convalida sarebbe stata emessa prima della scadenza del termine. Altri motivi dedotti riguardavano presunto difetto di motivazione ed eccesso di potere (art. 3 e 10 L. 241/1990) sulla congruità della misura (obbligo di presentazione per 5 anni) e la mancanza di specifica motivazione rispetto a numero e tipologia degli obblighi di presentazione (tre volte per le partite in casa, estensione anche alle amichevoli).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito gli altri. Ha affermato che l'art. 6 L. 401/1989 garantisce al destinatario dell'obbligo di presentazione il diritto di difesa mediante deposito di memorie entro 48 ore dalla notifica; se la convalida del GIP è depositata prima della scadenza del termine e il diritto di difesa non è stato concretamente esercitato, l'ordinanza è nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p. Nel caso di specie la notifica del provvedimento del Questore è avvenuta il 24/7/2023 ore 9:03, la richiesta di convalida del PM il 25/7 ore 12:30 e l'ordinanza di convalida è stata depositata il 26/7/2023 senza indicazione dell'orario. Non essendovi elementi certi che la convalida sia stata depositata dopo il decorso delle 48 ore, l'incertezza si risolve a favore del ricorrente. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 22/7/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione (la restante parte del provvedimento amministrativo, ad esempio il divieto di accesso, non è stata dichiarata inefficace nella parte riportata).

Norme richiamate

  • Legge 12 dicembre 1989 n. 401 (cd. daspo)

    L'art. 6 riconosce al destinatario dell'obbligo di presentazione il diritto di difesa consistente nella presentazione di memorie e nella visione della documentazione entro 48 ore dalla notifica; la convalida giudiziale adottata prima della scadenza di tale termine, senza che il diritto di difesa sia stato concretamente esercitato, è affetta da nullità.

  • Codice di procedura penale

    L'art. 178 c.p.p. viene richiamato per qualificare come nullità di ordine generale la convalida che violi il termine a difesa, con la conseguente annullabilità dell'atto e inefficacia della misura limitativa della libertà personale.

  • Legge 7 agosto 1990 n. 241

    Gli artt. 3 e 10 sono stati invocati dal ricorrente per denunciare eccesso di potere e difetto di motivazione del provvedimento amministrativo (in particolare sulla congruità e specificazione dell'obbligo di presentazione); la Corte ha comunque assorbito tali censure dopo aver accolto il motivo principale.

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore previsto dall'art. 6 L. 401/1989 per esercitare il diritto di difesa decorre dalla notifica del provvedimento amministrativo e deve essere rispettato prima della convalida giudiziale; se non è possibile dimostrare che la convalida sia stata depositata dopo tale termine, l'incertezza si risolve a favore del soggetto sottoposto alla misura.
  • L'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza di convalida impone al giudice la prova, dagli atti, che il deposito sia avvenuto dopo il decorso delle 48 ore; in mancanza di tali elementi la convalida è nulla e la misura limitativa della libertà personale (obbligo di presentazione) può essere dichiarata inefficace.
  • In tema di libertà personale non è ammesso ricorrere a presunzioni favorevoli all'amministrazione: l'onere di dimostrare il rispetto dei termini procedurali grava sugli uffici che hanno emesso o ricevuto l'atto.
  • L'annullamento per nullità formale può riguardare specifiche misure limitative della libertà personale (es. obbligo di presentazione), mentre altre misure amministrative collegate (es. divieto di accesso) restano eventualmente operative salvo specifico accoglimento della censura.
  • Per difendere efficacemente il destinatario di una misura ex L. 401/1989 è opportuno far rilevare tempestivamente l'assenza di indicazione di data/ora del deposito e chiedere la declaratoria di nullità qualora non sia provabile il rispetto del termine a difesa.

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