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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35806/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per violenza sessuale continuata su minore (sentenza di conferma della Corte d'appello di Potenza 13/11/2024) con quattro motivi: 1) violazione del diritto di difesa per rigetto dell'istanza di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale; 2) omissione nel disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (perizia medico-legale/psicologica sulla capacità di testimoniare della minore affetta da disturbi di linguaggio e apprendimento); 3) insufficienza della valutazione della attendibilità della persona offesa e critica sulle metodologie dei consulenti (presunto scostamento dalle linee guida della Carta di Noto, valutazione dell'ipersessualizzazione e prime rivelazioni); 4) eccessiva zvýazione della pena per continuazione, per mancata esplicitazione del numero e della misura degli aumenti relativi ai reati satellite.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Ha ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza di differimento perché l'impedimento del difensore era sopravvenuto dopo il calendario dell'udienza e non tempestivamente rappresentato; ha confermato la piena discrezionalità del giudice di merito nel rigetto della rinnovazione istruttoria ritenendo l'istruttoria di merito completa e la minore capace di testimoniare; ha ritenuto adeguata e motivata la valutazione dell'attendibilità della minore anche se non tutte le prescrizioni della Carta di Noto sono state seguite pedissequamente; ha giudicato congruo l'aumento di pena per continuazione (un anno) alla luce della pluralità e durata delle condotte. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione, pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili come liquidato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1 (lett. b), c), e))

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato la congruità delle censure secondo le lettere indicate e le ha ritenute manifestamente infondate.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferito al diritto alla rappresentanza e assistenza del difensore; la Corte ha richiamato i presupposti per il legittimo impedimento.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di difesa tecnica; integrativo delle tutele procedurali relative alla presenza del difensore.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Stabilisce il legittimo impedimento per il difensore per impegni professionali sopravvenuti; la Corte ha ricordato che tutela solo gli impedimenti sopravvenuti all'atto della nomina/accettazione e che devono essere tempestivamente prospettati.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo relativo alla nomina di sostituti e possibilità di avvalersi di altro difensore; la Corte ha considerato la mancata indicazione di impossibilità a nominare un sostituto come elemento non convincente.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: la Corte ha ribadito il carattere eccezionale di tale rinnovazione e la necessità che sia indispensabile per decidere.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norme sulle regole probatorie e riscontri esterni; la Corte ha richiamato che per le dichiarazioni del minore non sempre sono richiesti riscontri esterni se è valutata l'attendibilità.

  • art. 609-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di violenza sessuale; impiegata nel quadro dell'accertamento del fatto, anche se il ricorrente aveva equivocato la sua indicazione come norma processuale.

  • art. 609-ter cod. pen.

    Norma collegata ai reati sessuali su minori; richiamata nel quadro delle censure sulla qualificazione e sull'istruttoria.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio generale sulla responsabilità e concorso di reati; citato come riferimento nel trattamento sanzionatorio per la continuazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione sul cumulo/continuazione e sull'aumento fosse congrua e proporzionata secondo questi criteri.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposto per esborsi di parte ricorrente.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Carta di Noto (linee guida)

    12 giugno 2011 (linee-guida per accertamenti su minori vittime di abuso)

    Strumento tecnico-scientifico di riferimento per gli esperti; la Corte ha osservato che la mancata applicazione rigorosa di tutte le prescrizioni non invalida automaticamente la valutazione peritale se la metodologia e i risultati sono adeguatamente motivati.

Massime di principio

  • Legittimo impedimento del difensore: rileva solo se l'impedimento è sopravvenuto rispetto all'atto di nomina/accettazione e deve essere prospettato tempestivamente e con motivazione precisa; il giudice bilancia esigenze di giurisdizione e difesa.
  • Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p.): è misura eccezionale, ammessa solo se indispensabile per decidere e quando i dati probatori sono incerti e l'accertamento richiesto è decisivo.
  • Valutazione delle dichiarazioni di minori: il giudice di merito deve svolgere un'analisi complessiva (capacità di comprendere e riferire, coerenza, contesto familiare, possibili suggestioni) e può fondare il convincimento anche sulle sole dichiarazioni se sottoposte a vaglio positivo; le linee guida (Carta di Noto) sono un parametro tecnico utile ma non vincolante in senso assoluto.
  • Motivazione del trattamento sanzionatorio per continuazione: l'aumento di pena deve essere specificamente giustificato e proporzionato rispetto ai reati satellite; la necessità di dettaglio aumenta se la pena complessiva si avvicina al massimo edittale.
  • Conseguenze della dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza: il ricorrente può essere condannato alle spese del procedimento di cassazione e a sanzioni a favore della Cassa delle ammende (anche aumentate se configurabili i presupposti), oltre alla conferma della decisione impugnata.

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