Cassazione Civile, Ordinanza n. 03061/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di un’esposizione debitoria di una società finanziata, esposizione per la quale la ricorrente e un’altra società avevano prestato fideiussione. In primo grado era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte d’Appello aveva poi rigettato l’impugnazione proposta, ritenendo, tra l’altro, tardiva l’eccezione di nullità del mutuo fondiario garantito e infondate le doglianze sulla nullità della fideiussione o di alcune sue clausole per asserita violazione della normativa antitrust e degli artt. 1341 e 1342 c.c., oltre alla dedotta necessità di devoluzione della questione alla sezione specializzata in materia di impresa e alla tesi della limitazione della garanzia al 50% dell’obbligazione principale. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 L. 287/1990 e 1418 c.c. per non avere la Corte territoriale dichiarato la nullità della fideiussione o delle sole clausole 2, 6 e 8, in quanto ritenute conformi a uno schema negoziale asseritamente lesivo del divieto di intese anticoncorrenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia riguarda soltanto le fideiussioni omnibus e non si estende a fideiussioni ordinarie di diverso contenuto. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso è stato incardinato come denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È la norma invocata per sostenere la nullità della fideiussione o di alcune sue clausole per pretesa intesa anticoncorrenziale.
È richiamato quale base della dedotta nullità del contratto o di clausole contrattuali.
È menzionato tra le norme asseritamente violate in relazione alle clausole della fideiussione.
È menzionato tra le norme asseritamente violate in relazione alle clausole della fideiussione.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
art.13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis d.p.r. 115/2002
comma 1 bis dello stesso art.13
È la norma richiamata per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 in materia di fideiussioni anticoncorrenziali riguarda le fideiussioni omnibus e non può essere automaticamente esteso a fideiussioni ordinarie o di contenuto diverso.
- La deduzione di nullità di una fideiussione per violazione della disciplina antitrust richiede che lo schema negoziale rientri nell’ambito applicativo delle intese censurate; in difetto, la censura è infondata.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre una tesi incompatibile con l’orientamento consolidato della Corte, il motivo può essere qualificato come manifestamente infondato e il ricorso va rigettato.
- In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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