Cassazione Penale, Sentenza n. 2063/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le censure erano: (1) vizio di interpretazione dell'art. 303, comma 2 c.p.p., sostenendo che la restituzione degli atti non costituiva "rinvio ad altro giudice" ai fini del nuovo decorso dei termini perché la competenza era funzionale (connessione) e non territoriale; (2) illegittimità della motivazione per relationem ad opera del giudice che ha emesso la nuova ordinanza ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; (3) inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla scadenza dei termini delle indagini (termine scaduto dicembre 2021) poiché l'iscrizione del 31/05/2022 sarebbe stato mero "aggiornamento" e non una nuova iscrizione, con conseguente vizio nella formazione del fumus commissi delicti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondato il primo motivo confermando l'orientamento consolidato secondo cui lo spostamento del procedimento per incompetenza (territoriale, per materia o per connessione) configura il "rinvio ad altro giudice" di cui all'art. 303, comma 2 c.p.p., con il conseguente nuovo decorso dei termini di custodia cautelare. Ha dichiarato inammissibile per genericità il secondo motivo, affermando che la motivazione per relationem è ammessa nelle ipotesi di misure adottate ex art. 27 c.p.p. a condizione che non sia mutata la contestazione, che la motivazione preesistente sia congrua e che il rinvio consenta il controllo logico‑giuridico. Ha altresì respinto come generica la censura sulla inutilizzabilità degli atti, confermando che la giurisprudenza impone nuova iscrizione quando emergono elementi relativi a fatti ulteriori e che qui risultava una effettiva "finestra" di inutilizzabilità dal 21/12/2021 al 31/05/2022 che i ricorrenti non hanno specificamente collegato a singoli atti né dimostrato idonea a scardinare il fumus. Perciò i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
"rinvio ad altro giudice"
La Corte interpreta la norma nel senso che lo spostamento del procedimento per incompetenza, sia territoriale sia per connessione o materia, integra il "rinvio ad altro giudice" che fa decorrere ex novo i termini della custodia cautelare.
Rilevata la completa autonomia del nuovo provvedimento cautelare adottato dal giudice competente; per le misure adottate ex art. 27 la motivazione per relationem è ammessa se non mutano contestazione e fatti e se viene comunque resa congrua la nuova ordinanza.
artt. 191 e 407 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle censure processuali e di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e prive di specificità rispetto alla motivazione impugnata.
Riferimento al reato inizialmente iscritto (detenzione/uso di sostanze stupefacenti); la Corte distingue le iscrizioni e il decorso autonomo dei termini di indagine rispetto a successive iscrizioni per fatti diversi.
Riferimento al reato associativo; la Corte ha ritenuto che l'iscrizione del 31/05/2022 per il reato associativo costituisse nuova iscrizione rilevante ai fini del decorso dei termini e non mero aggiornamento nonché fonte della finestra temporale di inutilizzabilità rilevata.
Norma applicata per l'onere delle spese e per la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
Richiamata per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per motivare l'applicazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Lo spostamento del procedimento ad "altro giudice" per incompetenza (territoriale, per materia o per connessione) determina il nuovo decorso dei termini della custodia cautelare ai sensi dell'art. 303, comma 2 c.p.p.
- La motivazione per relationem è ammissibile per i provvedimenti adottati ex art. 27 c.p.p. solo se non è mutata la contestazione, la motivazione precedente è congrua rispetto alle esigenze del nuovo provvedimento e il rinvio consente il controllo logico‑giuridico del provvedimento.
- La nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato determina, per ciascun indagato e per fatti ulteriori, il decorso autonomo dei termini d'indagine; non ogni "aggiornamento" è idoneo a ritenersi mera formalità: occorre dimostrare la "non novità" dei fatti per sostenere l'inutilizzabilità degli atti.
- Le censure generiche e prive di specificità rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti inutilizzabili e dimostrare il loro impatto sulla misura cautelare.
- Una finestra procedimentale priva di iscrizione può comportare l'inutilizzabilità degli atti compiuti in quel periodo, ma compete al ricorrente dimostrare quali atti siano coinvolti e come essi abbiano inciso sul fumus commissi delicti o sulle esigenze cautelari.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare alle spese e applicare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo responsabilità per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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