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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2063/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le censure erano: (1) vizio di interpretazione dell'art. 303, comma 2 c.p.p., sostenendo che la restituzione degli atti non costituiva "rinvio ad altro giudice" ai fini del nuovo decorso dei termini perché la competenza era funzionale (connessione) e non territoriale; (2) illegittimità della motivazione per relationem ad opera del giudice che ha emesso la nuova ordinanza ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; (3) inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla scadenza dei termini delle indagini (termine scaduto dicembre 2021) poiché l'iscrizione del 31/05/2022 sarebbe stato mero "aggiornamento" e non una nuova iscrizione, con conseguente vizio nella formazione del fumus commissi delicti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondato il primo motivo confermando l'orientamento consolidato secondo cui lo spostamento del procedimento per incompetenza (territoriale, per materia o per connessione) configura il "rinvio ad altro giudice" di cui all'art. 303, comma 2 c.p.p., con il conseguente nuovo decorso dei termini di custodia cautelare. Ha dichiarato inammissibile per genericità il secondo motivo, affermando che la motivazione per relationem è ammessa nelle ipotesi di misure adottate ex art. 27 c.p.p. a condizione che non sia mutata la contestazione, che la motivazione preesistente sia congrua e che il rinvio consenta il controllo logico‑giuridico. Ha altresì respinto come generica la censura sulla inutilizzabilità degli atti, confermando che la giurisprudenza impone nuova iscrizione quando emergono elementi relativi a fatti ulteriori e che qui risultava una effettiva "finestra" di inutilizzabilità dal 21/12/2021 al 31/05/2022 che i ricorrenti non hanno specificamente collegato a singoli atti né dimostrato idonea a scardinare il fumus. Perciò i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

    "rinvio ad altro giudice"

    La Corte interpreta la norma nel senso che lo spostamento del procedimento per incompetenza, sia territoriale sia per connessione o materia, integra il "rinvio ad altro giudice" che fa decorrere ex novo i termini della custodia cautelare.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Rilevata la completa autonomia del nuovo provvedimento cautelare adottato dal giudice competente; per le misure adottate ex art. 27 la motivazione per relationem è ammessa se non mutano contestazione e fatti e se viene comunque resa congrua la nuova ordinanza.

  • artt. 191 e 407 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alle censure processuali e di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e prive di specificità rispetto alla motivazione impugnata.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Riferimento al reato inizialmente iscritto (detenzione/uso di sostanze stupefacenti); la Corte distingue le iscrizioni e il decorso autonomo dei termini di indagine rispetto a successive iscrizioni per fatti diversi.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Riferimento al reato associativo; la Corte ha ritenuto che l'iscrizione del 31/05/2022 per il reato associativo costituisse nuova iscrizione rilevante ai fini del decorso dei termini e non mero aggiornamento nonché fonte della finestra temporale di inutilizzabilità rilevata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese e per la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    Richiamata per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per motivare l'applicazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Lo spostamento del procedimento ad "altro giudice" per incompetenza (territoriale, per materia o per connessione) determina il nuovo decorso dei termini della custodia cautelare ai sensi dell'art. 303, comma 2 c.p.p.
  • La motivazione per relationem è ammissibile per i provvedimenti adottati ex art. 27 c.p.p. solo se non è mutata la contestazione, la motivazione precedente è congrua rispetto alle esigenze del nuovo provvedimento e il rinvio consente il controllo logico‑giuridico del provvedimento.
  • La nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato determina, per ciascun indagato e per fatti ulteriori, il decorso autonomo dei termini d'indagine; non ogni "aggiornamento" è idoneo a ritenersi mera formalità: occorre dimostrare la "non novità" dei fatti per sostenere l'inutilizzabilità degli atti.
  • Le censure generiche e prive di specificità rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti inutilizzabili e dimostrare il loro impatto sulla misura cautelare.
  • Una finestra procedimentale priva di iscrizione può comportare l'inutilizzabilità degli atti compiuti in quel periodo, ma compete al ricorrente dimostrare quali atti siano coinvolti e come essi abbiano inciso sul fumus commissi delicti o sulle esigenze cautelari.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare alle spese e applicare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo responsabilità per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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