Cassazione Penale, Sentenza n. 09769/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello denunciando una discrasia tra dispositivo e motivazione: nel dispositivo del Tribunale di Catanzaro la recidiva era espressamente esclusa, mentre nella motivazione il giudice aveva invece ritenuto sussistente la recidiva (richiamando il certificato del casellario) e, parimenti in motivazione, aveva fatto riferimento alle attenuanti generiche in un giudizio di equivalenza. La difesa ha sostenuto che la discrepanza dovesse essere interpretata nel senso di esclusione della recidiva e riconoscimento delle attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione della pena in misura minore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nonostante il percorso motivazionale non fosse lineare, la sentenza di primo grado nel suo complesso esprimeva la volontà di non applicare un aumento di pena per la recidiva (cioè l'effetto pratico è l'esclusione dell'aumento). Ha escluso la possibilità di 'assemblare' parti del dispositivo e della motivazione per ottenere un risultato diverso (ossia applicare le attenuanti generiche indicate in motivazione insieme all'esclusione della recidiva indicata in dispositivo), perché quando vi è contrasto occorre individuare quale parte esprime interamente la volontà del giudice e non è ammessa la combinazione selettiva. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma (a cui la motivazione faceva riferimento per giustificare un aumento di pena in caso di recidiva) è stata richiamata nella motivazione come base per ritenere una maggiore riprovevolezza. Tuttavia, essendo nel dispositivo escluso l'aumento di pena, la Corte ha interpretato che, nell'effetto pratico della sentenza, non sia stato applicato alcun aumento previsto dall'art. 99 c.p., sicché la recidiva non ha inciso sulla determinazione della pena.
La norma è stata applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha quindi imposto le spese al proponente a seguito del rigetto.
Massime di principio
- Se vi è contrasto tra dispositivo e motivazione, il giudice chiamato a riesaminare la sentenza (appello o cassazione) deve cercare di individuare quale parte, nella sua interezza, esprima l'effettiva volontà del primo giudice; non è ammesso 'mescolare' parti incongruenti per ottenere un risultato diverso.
- La mera menzione di una circostanza aggravante in motivazione non equivale automaticamente all'applicazione di un aumento di pena se nel dispositivo non è stato formalmente operato l'aumento: conta l'effetto pratico della sentenza nel suo complesso.
- Rifusi o incongruenze formali nella motivazione (es. riferimento alle attenuanti senza elementi specifici) possono essere qualificati come non vincolanti quando contrastano con il quadro motivazionale complessivo o col dispositivo.
- Chi invoca una decurtazione della pena per effetto di una lettura favorevole della sentenza deve dimostrare che la volontà del giudice, nell'insieme, sia inequivocabilmente orientata in tal senso; altrimenti il ricorso sarà probabilmente rigettato.
- In caso di rigetto del ricorso, si applicano le norme processuali che impongono il pagamento delle spese al ricorrente (art. 616 c.p.p.), salvo diverse disposizioni del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09584/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09585/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09586/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09746/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09747/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09748/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →