Cassazione Civile, Ordinanza n. 25199/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un controllo doganale su importazioni di elementi di fissaggio in acciaio formalmente dichiarati di origine filippina ma ritenuti in realtà originari di Taiwan, con conseguente recupero di dazi antidumping e irrogazione di sanzioni anche nei confronti del rappresentante doganale indiretto che aveva presentato la dichiarazione. In primo grado la società aveva ottenuto accoglimento; in appello l’Amministrazione aveva visto respinto il gravame. La Corte regionale aveva ritenuto che, per sanzionare il rappresentante indiretto, fosse necessario un accertamento di colpa secondo il principio di colpevolezza ricavato dalla disciplina sanzionatoria tributaria, richiamando anche l’esimente della buona fede. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme doganali e, in particolare, dell’art. 201 e dell’art. 220 del codice doganale comunitario, censurando la sentenza perché aveva trasposto principi elaborati in materia di sanzioni nel diverso ambito del recupero dei maggiori dazi, imponendo indebitamente la prova della negligenza/colpa del rappresentante indiretto anche rispetto ai dazi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia nei limiti chiariti in motivazione. Ha distinto la disciplina delle sanzioni da quella del recupero dei maggiori dazi: il ragionamento della CTR poteva valere, al più, per il profilo sanzionatorio, ma non per la contestazione dei dazi antidumping. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini l’appello dell’Amministrazione secondo i principi di diritto indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 201 Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992)
Richiamato come norma del quadro doganale applicabile alla contestazione dei maggiori diritti doganali, in relazione alla responsabilità del rappresentante indiretto.
art. 220 Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992)
La Corte ribadisce che l’esimente opera nel solo ambito del recupero a posteriori dei dazi e richiede la prova dell’errore dell’autorità, della buona fede del debitore e dell’osservanza della diligenza professionale; non è norma sanzionatoria.
art. 303, comma 3, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Norma sanzionatoria richiamata per l’irrogazione delle sanzioni doganali nei confronti dell’importatore e del rappresentante indiretto.
artt. 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamati dalla CTR per il profilo sanzionatorio; la Corte osserva che tali norme attengono al sistema delle sanzioni tributarie e non possono essere automaticamente trasposte al recupero dei dazi.
Utilizzato come parametro della diligenza professionale richiesta all’operatore economico/importatore e, nel diverso contesto, al rappresentante doganale indiretto per dimostrare la propria buona fede.
Richiamato per dichiarare tardivo e quindi inammissibile il controricorso della società.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia doganale occorre distinguere nettamente tra disciplina del recupero a posteriori dei dazi e disciplina sanzionatoria: i principi elaborati per le sanzioni non possono essere automaticamente utilizzati per negare il recupero dei maggiori diritti doganali.
- Quando siano accertate irregolarità sull’origine delle merci e falsità dei certificati di origine, il recupero dei dazi è dovuto salvo che il debitore provi i rigorosi presupposti dell’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC.
- La buona fede dell’operatore doganale non si presume, ma deve essere provata dal soggetto che intende avvalersene, dimostrando errore imputabile all’autorità, non riconoscibilità dell’errore con la diligenza professionale e osservanza delle regole doganali.
- La mera ricezione di dichiarazioni inesatte da parte dell’autorità doganale non integra di per sé l’errore rilevante ai fini dell’esimente: è necessario un comportamento attivo dell’autorità che abbia ingenerato il legittimo affidamento del debitore.
- Il rappresentante doganale indiretto, in quanto autore della dichiarazione doganale, è assoggettabile alle regole sulla responsabilità doganale secondo la disciplina applicabile al recupero dei dazi, ma la sua eventuale responsabilità sanzionatoria segue un diverso regime, fondato sul principio di colpevolezza tributaria.
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