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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23629/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca chiedeva l'ammissione al passivo di più crediti derivanti da mutui concessi alla società fallita e/o ai singoli soci, assistiti da ipoteche su beni gravati da garanzia prestata dalla società, da un socio o da entrambi. Il giudice delegato aveva ammesso alcuni crediti in chirografo dopo aver dichiarato inefficaci le ipoteche per revocatoria, aveva escluso l'ammissione di un mutuo erogato a favore di un socio perché garantito da ipoteca su beni del fallimento e aveva ritenuto estinto un altro mutuo. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione della banca. In cassazione la banca deduceva: 1) violazione degli artt. 2901 c.c., 2697 c.c., 66 l. fall. e 115 c.p.c. per avere il Tribunale accolto la revocatoria ordinaria in modo errato, confondendo i presupposti con quelli della revocatoria fallimentare e identificando l'eventus damni nella produzione di nuova insolvenza anziché nel pregiudizio ai creditori attuali; 2) nel terzo motivo, nullità della decisione per illogicità e contraddittorietà, perché il Tribunale aveva qualificato le ipoteche come atti gratuiti ma aveva poi indagato inutilmente sulla scientia decoctionis della banca, oltre ad applicare in modo improprio principi sull'ipoteca concessa a garanzia di mutui destinati a ripianare esposizioni pregresse; 3) nel quarto motivo, omesso esame di fatti decisivi circa un mutuo che il Tribunale aveva ritenuto estinto, mentre la banca sosteneva fosse stato ceduto e documentava la cessione e la persistente iscrizione ipotecaria; 4) nel quinto motivo, violazione degli artt. 52, 147 e 148 l. fall. per avere il Tribunale escluso l'ammissione al passivo dei fallimenti di crediti garantiti da ipoteca solo perché i falliti erano terzi datori di ipoteca e non debitori principali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo errato l'accertamento dell'eventus damni nella revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, perché il pregiudizio va riferito alla concreta riduzione della garanzia patrimoniale dei creditori e non alla generica produzione di nuova insolvenza; ha inoltre precisato che, ove l'ipoteca sia successiva al credito, l'atto ha natura gratuita e non richiede l'indagine sul consilium fraudis del terzo, ma resta necessario verificare la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori, profilo trascurato dal giudice di merito. Ha poi ritenuto decisivo e non esaminato il fatto della cessione del credito relativo a un mutuo, che andava valutato alla luce della documentazione prodotta. Ha invece respinto il quinto motivo, confermando che i creditori ipotecari o pignoratizi verso un terzo non possono insinuarsi al passivo del fallimento del datore di ipoteca quale se fossero creditori del fallito, potendo soltanto partecipare al riparto sull'attivo ricavato dal bene gravato. La decisione impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per la revocatoria ordinaria occorre il pregiudizio alle ragioni del creditore e, quando l'atto è a titolo gratuito, la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori; non basta la mera conoscenza dello stato di insolvenza.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio promosso dal curatore per revocatoria ordinaria grava sulla procedura l'onere di provare i presupposti dell'eventus damni, compresa la preesistenza e consistenza delle ragioni creditorie e il peggioramento della garanzia patrimoniale.

  • art. 66 l. fall.

    Il curatore che eserciti la revocatoria ordinaria fa valere l'azione nell'interesse della massa, con conseguente applicazione dell'onere probatorio in capo alla procedura e non al convenuto beneficiario dell'atto.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione non può fondarsi su un accertamento che prescinda dal materiale probatorio e documentale ritualmente prodotto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La contraddittorietà e illogicità della motivazione sono dedotte come nullità della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È censurabile l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la cessione piuttosto che l'estinzione di un credito.

  • art. 52 l. fall.

    I creditori garantiti da ipoteca su beni del fallito, ma per debiti altrui, non si insinuano al passivo come creditori del fallito; possono intervenire solo nel riparto dell'attivo relativo al bene gravato.

  • art. 147 l. fall.

    La disciplina del fallimento dei soci non muta la natura della posizione del terzo datore di ipoteca, che non diventa debitore della massa per il solo fatto della garanzia prestata.

  • art. 148, comma 3, l. fall.

    L'effetto riflesso dell'ammissione al passivo della società sul fallimento dei soci non opera in senso inverso, né consente di attrarre al passivo dei soci crediti non riferibili a loro.

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    La 'scientia decoctionis' è requisito della revocatoria fallimentare e non coincide con la consapevolezza del pregiudizio richiesta dalla revocatoria ordinaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria promosso dal curatore fallimentare, l'eventus damni deve essere provato dimostrando la consistenza e preesistenza del credito, nonché l'effettivo mutamento quantitativo o qualitativo del patrimonio del debitore che renda più difficoltoso il soddisfacimento dei creditori; non è sufficiente richiamare la mera produzione o aggravamento dell'insolvenza.
  • Se l'ipoteca è costituita successivamente al sorgere del credito garantito, l'atto ha natura gratuita ai fini della revocatoria ordinaria e non richiede la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo beneficiario; resta però necessario accertare la consapevolezza del debitore di ledere le ragioni dei creditori.
  • In sede di revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, l'indagine sulla scientia decoctionis propria della revocatoria fallimentare non può sostituire il diverso accertamento del consilium fraudis previsto dall'art. 2901 c.c. quando esso sia rilevante.
  • Ai fini dell'ammissione al passivo, il credito garantito da ipoteca prestata dal fallito a garanzia di un debito altrui non integra un credito del fallito e non può essere insinuato come tale; il creditore conserva soltanto il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato del bene ipotecato nella fase di riparto.
  • L'omesso esame della documentazione decisiva sulla cessione di un credito, quando il giudice lo abbia erroneamente ritenuto estinto, integra vizio rilevante per cassazione se la diversa qualificazione del rapporto può incidere sull'esistenza del credito e sulla sua ammissibilità al passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAzione revocatoriaIpoteca e ipotecaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàGiudicato

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