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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15102/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società aveva stipulato con una società agricola un contratto del 27 aprile 2012 avente a oggetto la fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico da collocare sul tetto di un fabbricato di proprietà della committente, per un corrispettivo complessivo di euro 660.000,00. La fornitrice sosteneva di non aver ricevuto il saldo finale, residuando euro 118.372,80, mentre la committente rifiutava il pagamento deducendo vizi dell'impianto, in particolare infiltrazioni dovute a difetti di impermeabilizzazione. In primo grado la domanda di pagamento era stata accolta e la riconvenzionale di risoluzione respinta. In appello, la decisione veniva parzialmente riformata: la Corte territoriale qualificava il rapporto come appalto, riteneva che le infiltrazioni fossero dovute sia a installazione non a regola d'arte sia a vizi di componenti forniti da terzi, e condannava la committente al pagamento della differenza tra il saldo preteso e i costi di eliminazione dei vizi accertati dal CTU. La società fornitrice ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 1470 e 1655 c.c., sostenendo che il contratto fosse in realtà una vendita o un contratto misto con prevalenza della fornitura del bene sull'opera di installazione; 2) violazione degli artt. 1362 e 1470 c.c. per l'erronea interpretazione della clausola contrattuale di garanzia dell'art. 7, lett. c), che secondo la ricorrente distingueva la garanzia per difetti di installazione, a suo carico, dalla garanzia per difetti di fabbrica, a carico del produttore terzo, e che sarebbe stata comunque supportata dalla consegna dei certificati di garanzia in quanto la committente aveva ottenuto le tariffe incentivanti GSE; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avrebbe trascurato che i difetti rilevati attenevano alla fabbricazione e non all'installazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, sotto apparente deduzione di violazione dei canoni ermeneutici, a sollecitare una diversa interpretazione della volontà contrattuale rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, che aveva motivatamente qualificato il rapporto come appalto sulla base della lettura complessiva del negozio e degli indici valorizzati in sentenza. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: da un lato per difetto di specificità e autosufficienza sulla prova della consegna dei certificati di garanzia, dall'altro perché mirava a una nuova valutazione delle risultanze probatorie e della clausola contrattuale, già interpretata in appello coerentemente con l'art. 1362 c.c. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva già esaminato la CTU e attribuito le infiltrazioni sia a difetti di installazione sia a vizi delle staffe fornite da terzi; inoltre ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico e non la critica alla consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto va compiuta secondo la comune intenzione delle parti, valutata anche alla luce della lettura complessiva del negozio e del comportamento complessivo delle parti.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come vendita; la Corte non accoglie tale impostazione e ribadisce la qualificazione come appalto.

  • art. 1655 c.c.

    La Corte d'appello ha qualificato il rapporto come appalto, valorizzando l'assunzione di un'opera complessiva e la responsabilità dell'appaltatore per l'idoneità dell'opera.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una diversa ricostruzione del significato del contratto o della clausola interpretata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione di una consulenza tecnica d'ufficio recepita in sentenza.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La doglianza sulla consegna dei certificati di garanzia è inammissibile se non sono indicati specificamente gli atti e la sede processuale in cui la prova sarebbe stata fornita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione di un contratto come appalto o vendita dipende dalla lettura complessiva del regolamento negoziale e dalla comune intenzione delle parti; in cassazione non è ammesso contrapporre una mera lettura alternativa dei fatti se il giudice di merito ha motivato coerentemente la propria ricostruzione.
  • La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del contenuto del contratto, senza indicare in modo specifico quali regole interpretative siano state violate e in che modo.
  • Nell'appalto, l'appaltatore risponde dell'idoneità complessiva dell'opera commissionata, salvo che sia provata una diversa ripartizione pattizia delle responsabilità per componenti forniti da terzi e della relativa garanzia.
  • La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando la doglianza investe soltanto la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio o la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione di un fatto processualmente rilevante deve essere specifica e autosufficiente, con indicazione puntuale degli atti e dei documenti su cui si fonda.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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