Cassazione Civile, Ordinanza n. 00064/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda origina dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale di Roma su istanza di una creditrice per un credito di euro 38.729,97. La società aveva proposto reclamo ex art. 18 l.f., deducendo la mancanza dei presupposti dimensionali di fallibilità ex art. 1 l.f., l’insussistenza dello stato di insolvenza, prospettando invece una crisi solo momentanea e difficoltà di incasso di crediti verso la pubblica amministrazione, oltre alla nullità della decisione per difetto di motivazione. La corte d’appello ha respinto il reclamo ritenendo superate le soglie dimensionali nel triennio 2014-2016 e ravvisando l’insolvenza in base al protratto inadempimento verso la creditrice istante, alla presenza di altri debiti, all’incapienza patrimoniale e all’infruttuosità dell’azione esecutiva. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 5 e 15, comma 9, l.f., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti sia i limiti dimensionali sia lo stato di insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: il ricorrente non indicava dati alternativi idonei a ribaltare il giudizio sulle soglie di fallibilità, non censurava specificamente il principio applicato sulla rilevanza del credito non pagato, certo e non contestato, e chiedeva in sostanza una nuova valutazione di merito sulla natura strutturale o transitoria della crisi, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che, per le società non in liquidazione, l’insolvenza va desunta dall’impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato, cioè da un’impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.f.
norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, utilizzata come base del gravame proposto dalla società fallita
art. 1, comma 2, l.f.
richiamato per contestare e poi per verificare il superamento dei limiti dimensionali di fallibilità
art. 5 l.f.
richiamato quale parametro per accertare lo stato di insolvenza
art. 15, comma 9, l.f.
richiamato nel motivo di ricorso, in relazione ai presupposti della declaratoria di fallimento
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta generica e sostanzialmente volta a ottenere una nuova valutazione di merito
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
l’onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto e confrontarlo con la sentenza impugnata, a pena di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
richiamata come norma che ha modificato l’art. 13 del d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura per violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione le norme asseritamente violate, non ne sviluppa il contenuto precettivo e non le confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente contestare in modo generico gli indici fattuali posti a base della decisione di merito: il ricorrente deve indicare elementi alternativi concreti idonei a infirmare ciascuna autonoma ratio posta a fondamento della pronuncia.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a compiere una nuova valutazione del merito, specie quando la doglianza mira a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti.
- Per le società non in liquidazione, lo stato di insolvenza non si identifica con il mero squilibrio patrimoniale, ma con l’incapacità strutturale e non transitoria di continuare a operare sul mercato e di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
- La presenza di un credito certo, non contestato e rimasto impagato, specie se accompagnata da altri debiti, incapienza patrimoniale e infruttuosa esecuzione, può costituire elemento significativo dell’insolvenza.
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