Sentenza n. 163/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione originale del Consiglio Comunale di Avola n. 22 del 10/05/2023 pubblicata l’08/06/2023 per giorni 15 fino al 23/06/2023 con la quale è stato disposto l’accorpamento a titolo gratuito al demanio stradale dell’elenco riportato nell’allegato A della deliberazione delle strade comunali dando atto del loro utilizzo da parte della collettività da oltre venti anni e nel quale allegato è inserita la via N. Tommaseo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio Comunale di Avola n. 22 del 10 maggio 2023, recante l'accorpamento gratuito al demanio stradale, tra le altre, della strada privata denominata Via N. Tommaseo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l'annullamento della deliberazione comunale, sostenendo di essere comproprietari della strada privata interessata dall'accorpamento. Un privato ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trattazione della controversia in sede giurisdizionale, e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso straordinario per mancata notificazione ai soggetti che assumeva essere i veri controinteressati. Il Comune ha aderito all'eccezione di inammissibilità. I ricorrenti hanno contestato la tardività dell'opposizione e la qualifica di cointeressato attribuita a un soggetto destinatario della notificazione originaria, sostenendo inoltre la legittimità della notificazione effettuata. Il TAR, rilevata d'ufficio la questione della qualifica di controinteressato dell'opponente, ha esaminato preliminarmente se questi fosse legittimato a proporre l'opposizione e quindi a determinare la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inutilizzabile la memoria dei ricorrenti depositata l'8 gennaio 2026, perché tardiva rispetto ai termini perentori dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Ha poi dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal privato e, conseguentemente, la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. L'opponente non possiede infatti la qualità di controinteressato: tale qualità richiede sia l'individuazione o agevole individuabilità nel provvedimento impugnato, sia la titolarità di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto, con attribuzione diretta e immediata di una posizione di vantaggio. La deliberazione comunale di accorpamento della strada al demanio stradale non attribuisce al privato opponente alcuna utilità specifica o diretta. Gli effetti favorevoli da lui prospettati, consistenti nelle ricadute su una controversia civile tra privati, sulla legittimazione processuale dei ricorrenti, sull'eseguibilità di una sentenza civile e sul mantenimento di varchi di accesso, sono soltanto indiretti e riflessi e non fondano una posizione di controinteresse processualmente rilevante. Ai sensi dell'art. 48, comma 3, c.p.a., il fascicolo è stato restituito all'autorità amministrativa competente per la prosecuzione del ricorso nella sede straordinaria. Gli ulteriori profili processuali sono stati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
L'opposizione determina la trattazione giurisdizionale solo se proposta da una parte legittimata; l'opposizione inammissibile non produce la trasposizione del ricorso straordinario e comporta la restituzione del fascicolo all'autorità amministrativa competente ai sensi del comma 3.
art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
La facoltà di opporsi alla trattazione del ricorso straordinario spetta ai controinteressati; non è sufficiente un interesse di fatto o un vantaggio meramente indiretto derivante dalla conservazione dell'atto.
I termini per il deposito di memorie difensive e documenti sono perentori e la loro violazione comporta l'inutilizzabilità processuale degli atti depositati tardivamente.
La rilevazione d'ufficio di questioni che possono incidere sulla decisione impone il contraddittorio sulle stesse; nel caso concreto il Collegio ha sottoposto alle parti il dubbio relativo alla qualità di controinteressato dell'opponente.
Massime di principio
- La qualità di controinteressato richiede congiuntamente un elemento formale, consistente nell'individuazione o agevole individuabilità del soggetto nel provvedimento impugnato, e un elemento sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto.
- È controinteressato soltanto il soggetto cui il provvedimento impugnato attribuisce direttamente e immediatamente una situazione giuridica di vantaggio, determinando un ampliamento positivo della sua sfera giuridica; non è sufficiente un vantaggio indiretto, riflesso o mediato da rapporti e controversie tra privati.
- Il soggetto che non riveste la qualità di controinteressato non è legittimato a proporre l'opposizione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971; l'opposizione da lui proposta è inammissibile e non determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
- Quando l'opposizione al ricorso straordinario è inammissibile, il TAR deve restituire il fascicolo all'autorità amministrativa competente per la prosecuzione del procedimento nella sede straordinaria, ai sensi dell'art. 48, comma 3, c.p.a.
- I termini per il deposito di memorie e documenti previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori; gli atti depositati tardivamente sono processualmente inutilizzabili e devono essere considerati tamquam non essent.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →