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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21031/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per la notificazione del decreto di citazione a giudizio effettuata nel comune errato (Crotone anziché Roccabernarda), di modo che non si è regolarmente instaurato il contraddittorio. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per il prosieguo del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con violazione del diritto di difesa; 2) mancata/errata notificazione del decreto che disponeva il giudizio, notificato all'indirizzo "viale dei Bizantini, 78" indicato in Crotone (indirizzo risultante inesistente sulla busta) mentre la effettiva dimora e residenza dell'imputato era in Roccabernarda allo stesso viale dei Bizantini, 78; la busta attestava l'inesistenza dell'indirizzo e l'avviso di ricevimento segnava "irreperibilità".

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    artt. 71, 87, 299; 134, 159 comma 2 lett. c); 21 comma 1 lett. b), 60 e 299

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado; citate nella motivazione della sentenza impugnata ma non centrali per il vizio procedurale oggetto del ricorso

  • codice di procedura penale

    Riferimento normativo richiamato dal primo giudice per procedere in assenza; la Corte rileva che, nonostante il richiamo a tale norma, la notificazione erronea non ha consentito la regolare instaurazione del contraddittorio e quindi l'impiego dell'art. 420-bis non era idoneo a sanare il vizio

Massime di principio

  • La notificazione effettuata in un comune diverso da quello della effettiva dimora/residenza, anche se l'indirizzo è nominalmente identico, è viziata e può invalidare la regolare instaurazione del contraddittorio.
  • Se la busta di notifica riporta l'indicazione di indirizzo inesistente o l'avviso di ricevimento segnala "irreperibilità", ciò è un elemento probatorio forte dell'irregolarità della notificazione.
  • La mancata ricezione dell'avviso di conclusione indagini può costituire una lesione del diritto di difesa; va valutata insieme alla correttezza delle successive notifiche per determinare se il giudizio si sia svolto con regolare contraddittorio.
  • Il procedimento in assenza (richiamo all'art. 420-bis c.p.p.) richiede che le notificazioni siano valide: un vizio sostanziale nella notificazione preclude l'applicazione di tale rimedio e può determinare l'annullamento della sentenza.
  • In presenza di un vizio di notifica che ha inciso sul diritto di difesa, la Cassazione può annullare la sentenza e trasmettere gli atti al giudice di merito per il prosieguo; la valutazione della necessità o meno del rinvio dipende dalla gravità e dalla natura del vizio

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