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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9935/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Palumbo ha chiesto al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre condanne per furti e per associazione per delinquere (atti commessi tra il 2017 e il 2019), sostenendo che l'omogeneità delle condotte, il modus operandi identico e la contiguità territoriale dimostrassero un unico disegno criminoso già presente nella sua mente all'origine dell'attività delittuosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un previo e unitario disegno criminoso. Il giudice di merito aveva ritenuto che, nonostante omogeneità di fatti e modus operandi, mancassero elementi concreti che mostrassero che i reati del 2019 fossero stati programmati, anche solo nelle linee essenziali, al momento della partecipazione associativa protrattasi fino al 2017. La sentenza ha sottolineato che la mera reiterazione di reati, l'identità del movente o delle modalità esecutive e la vicinanza spaziale non sono sufficienti a provare la continuazione quando i fatti risultano estemporanei, commessi con complici diversi e separati da un intervallo temporale significativo; pertanto l'esclusione della continuazione è stata ritenuta adeguatamente motivata e insindacabile in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente al condannato di chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento di circostanze (qui la continuazione) incidendo sull'esecuzione della pena; strumento utilizzato dal ricorrente per ottenere il cumulo favorevole.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Disciplina del reato continuato: prevede il regime sanzionatorio più favorevole in caso di riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso; la Corte ricorda che l'applicazione non può risultare automatica e richiede prova di una preventiva programmazione delle violazioni almeno nelle linee essenziali.

  • art. 416 c.p.

    Norma sull'associazione per delinquere: la giurisprudenza richiede che i reati 'fine' siano stati programmati, almeno in linea generale, al momento dell'ingresso/partecipazione all'associazione perché possa sussistere la continuazione tra associazione e reati successivi.

  • artt. 624 e 625 c.p.

    Offese contro il patrimonio (furto e aggravanti) che costituiscono i reati commessi: la Corte osserva che l'omogeneità degli illeciti e l'identità del bene giuridico leso sono indici utili ma non determinanti, da soli, per dimostrare l'unicità del disegno criminoso.

Massime di principio

  • La continuazione richiede che, al momento del primo fatto, fosse già presente nella mente dell'autore la previsione, almeno in linea generale, dei reati successivi: non è sufficiente la mera reiterazione di reati o la comune inclinazione a delinquere.
  • Gli indici esteriori utili a inferire l'unicità del disegno sono: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, breve intervallo temporale, costante compartecipazione degli stessi soggetti; la presenza di alcuni indici non è di per sé decisiva.
  • In caso di reato associativo, la continuità tra associazione e reati-fine è configurabile solo se questi ultimi sono stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della costituzione o dell'ingresso nell'associazione.
  • Il tempo intercorrente e la cessazione della partecipazione associativa (o periodi di detenzione) non escludono automaticamente la continuazione, ma rendono più gravoso per il ricorrente l'onere di dimostrare la preesistente programmazione unitaria.
  • Il giudice d'esecuzione (e, in grado di legittimità, la Cassazione) valuta gli elementi indiziari alla luce dell'esperienza: la motivazione deve essere adeguata e congrua; l'onere di allegazione e prova spetta al condannato che invoca la continuazione.
  • La coincidenza del movente o del modus operandi indica propensione o abitudine a delinquere, ma non prova di per sé la esistenza di un progetto criminoso unitario.

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