Cassazione Penale, Sentenza n. 47939/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte del Tribunale del Riesame, dell'ordinanza del GIP che aveva disposto gli arresti domiciliari per i reati contestati (artt. 81, 110, 629 e 416-bis.1 c.p.). La difesa ha dedotto: (1) carenza di autonoma e sufficiente motivazione nell'ordinanza di primo grado (il GIP avrebbe solo riprodotto la richiesta del P.M.; il Tribunale del Riesame avrebbe risposto con formule generiche); (2) insufficienza della gravità indiziaria e mancanza di un apporto causale specifico di Rizzo, con possibile riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (3) mancata operatività dell'aggravante del "metodo mafioso"; (4) carenza delle esigenze cautelari, considerato il tempo trascorso e l'assenza di condotte successive rilevanti. Motivi aggiunti: violazione di legge per mancata descrizione di una condotta specifica (infra artt. 110 e 629 c.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non idonei a indicare quali omissioni motivazionali avrebbero inciso in modo tale da produrre esiti diversi; ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del GIP e del Tribunale del Riesame, che avevano indicato la posizione specifica del ricorrente (incontro preliminare con la persona offesa Ceraudo, fruizione del terreno insieme ad altri familiari) e negato l'esistenza di un diritto legittimo esercitato dall'indagato nei confronti di Ceraudo. La Corte ha altresì confermato la corretta configurazione dell'aggravante del metodo mafioso alla luce del contesto intimidatorio e del rilievo della consorteria, e ha ritenuto che il semplice decorso del tempo non sia sufficiente a escludere le esigenze cautelari nei reati con logiche mafiose. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla continuazione dei reati: citata tra le imputazioni; non oggetto di specifica interpretazione giurisprudenziale nella decisione.
Concorso di persone nel reato: impugnazione dei reati contestati muoveva anche da questa norma; la Corte non ha ritenuto che la contestazione fosse viziata per mancata individuazione del contributo causale.
Estorsione: fattispecie materialmente contestata; la motivazione del GIP e del Tribunale è ritenuta adeguata a descrivere gli elementi indiziari relativi alla condotta.
Aggravante del "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che individua elementi evocativi del metodo mafioso (contesto ambientale, carica intimidatoria e coazione dell'imprenditore).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorso era stato riassunto nei termini di questa disposizione.
Richiamata dalla difesa per lamentare insufficiente descrizione del fatto; la Corte ha ritenuto che l'imputazione provvisoria contenesse adeguata illustrazione della condotta (incontri de visu con la persona offesa).
Richiamata in materia di presunzione relativa connessa all'aggravante mafiosa: la Corte ha osservato che, anche in presenza della contestazione dell'aggravante, la distanza temporale non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità e concretezza del pericolo ai fini cautelari.
Norma che disciplina le spese e le sanzioni per ricorsi inammissibili: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche
Richiamata in relazione alla trattazione scritta del procedimento: la Corte ha proceduto con trattazione scritta ai sensi della richiamata normativa.
Massime di principio
- Una censura generica sulla carenza di motivazione è inammissibile se non indica con precisione quali omissioni avrebbero potuto determinare esiti diversi: l'impugnazione deve specificare i punti motivazionali contestati
- È legittimo che il GIP richiami e condivida in parte la richiesta del P.M., purché l'ordinanza mostri comunque elementi di autonoma riflessione e specifica indicazione delle fonti di prova
- Per ribaltare la valutazione della gravità indiziaria è necessario dimostrare l'assenza di un apporto causale specifico e fornire elementi concreti che giustifichino una diversa qualificazione giuridica; mere argomentazioni astratte non sono sufficienti
- La qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso può fondarsi anche su elementi contestuali e sull'effetto intimidatorio della consorteria: le censure generiche sull'aggravante richiedono elementi specifici per avere successo
- Nel contesto di reati con logiche mafiose, il semplice decorso del tempo non elimina automaticamente le esigenze cautelari; per superare la presunzione relativa occorrono prove significative dell'attenuazione del pericolo
- Le doglianze che chiedono una nuova ponderazione degli stessi elementi indiziari senza introdurre nuovi elementi probatori sono normalmente destinate a fallire in sede di legittimità
- Se l'imputazione provvisoria descrive incontri o condotte specifiche, la censura sulla mancata descrizione della condotta deve dimostrare in che modo la descrizione sia insufficiente per impedire l'adozione della misura cautelare
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