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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34932/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 20 gennaio 2026. L'unica censura riferita nel testo riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.; la difesa contestava il giudizio sul disvalore del fatto e sosteneva la tenuità dell'offesa. Il testo non specifica il reato contestato, i fatti concreti, la pena o ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata. Ha ritenuto che la decisione impugnata non interpretasse erroneamente la norma e fosse sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. Il giudizio di merito sul disvalore del fatto, incompatibile con la tenuità dell'offesa prospettata dalla difesa, non è quindi censurabile in sede di legittimità. Per l'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo disponibile è interrotto dopo le parole «e condanna le», sicché non consente di determinare le ulteriori statuizioni, incluse eventuali somme o spese.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    le censure prospettate, riguardanti la mancata applicazione dell'alt 131 bis cp sono manifestamente infondate, perché la sentenza impugnata, senza incorrere in erronee interpretazioni del dato normativo di riferimento, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito, sul ritenuto disvalore del fatto in termini non compatibili alla tenuità dell'offesa rivendicata dalla difesa, non censurabile in questa sede

    La valutazione di merito che esclude la particolare tenuità dell'offesa non è censurabile in cassazione quando è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, senza erronea interpretazione della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta integralmente le statuizioni adottate in applicazione di tale disposizione.

Massime di principio

  • La valutazione di merito sull'esclusione della particolare tenuità del fatto non è sindacabile in cassazione quando è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, considera adeguatamente le deduzioni difensive e non incorre in un'erronea interpretazione della norma.
  • È manifestamente infondato il motivo che contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità limitandosi a contrapporre alla valutazione motivata del giudice di merito una diversa valutazione del disvalore del fatto e della tenuità dell'offesa.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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