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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12185/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentata violenza privata. Ha dedotto tre censure: 1) insufficienza della motivazione sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni, lamentando una valutazione erronea del compendio probatorio; 2) vizio motivazionale sulla misura della pena, ritenuta eccessiva; 3) manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sul presupposto che la Corte di merito avrebbe trascurato elementi favorevoli già prospettati in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e comunque volto a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova preclusa in sede di legittimità; il secondo è stato considerato non consentito e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; il terzo è stato dichiarato non deducibile perché consisteva nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata evocata dal ricorrente, ma la censura è stata reputata inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già proposte e non specificamente argomentata contro la decisione di merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio legale per la graduazione del trattamento sanzionatorio, rimesso al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio finalizzata a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • La censura sulla credibilità dei testimoni è inammissibile se si limita a contrapporre una valutazione alternativa e non denuncia specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente censurato in cassazione quando il motivo si risolve nella mera riproposizione di questioni già dedotte in appello, senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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