Cassazione Penale, Ordinanza n. 07339/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 luglio 2025, lamentando con un unico motivo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudice di merito aveva negato le attenuanti facendo leva su plurimi elementi ostativi: la gravità della condotta, la condotta processuale inizialmente tenuta dall'imputato e il fatto che il contributo offerto per il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio fosse tardivo. La pena era stata comunque determinata con un modesto scostamento dal minimo edittale. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e anche generico nella censura, perché diretto a contestare il corretto esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena era manifestamente infondato e formulato in modo generico, a fronte di una motivazione di merito non illogica e fondata su elementi ostativi alla concessione delle attenuanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti di manifesta illogicità o mancanza di motivazione; nel caso concreto la scelta è stata ritenuta adeguatamente motivata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile o comunque manifestamente infondata quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione del giudice di merito che dia conto in modo non illogico degli elementi ostativi.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali, con scostamento contenuto dal minimo, è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione che valorizzi la gravità della condotta e la condotta processuale dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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