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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40156/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, titolare e legale rappresentante di una ditta individuale, era stato condannato dal Tribunale alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali IRPEF e IVA, finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi. Con ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: difetto di motivazione e illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e che, in tale evenienza, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativi; il ricorrente aveva invece censurato la motivazione sulla responsabilità, doglianza non consentita nel giudizio di legittimità contro la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta con motivi non rientranti tra quelli tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Richiamato anche l'art. 616 c.p.p. e l'assenza di una causa di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta; ciò delimita fortemente i motivi di ricorso ammissibili in cassazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è trattato secondo la disciplina procedurale speciale richiamata per il giudizio di legittimità nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato nella sentenza di merito insieme all'art. 5 del d.lgs. 74/2000 tra le norme poste a base della condanna.

  • art. 5 del d.lgs. 74/2000

    Norma sostanziale indicata come base della responsabilità per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali IRPEF e IVA.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi espressamente tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • Le censure sulla motivazione in ordine alla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio, quando non ricondotte ai motivi tassativi consentiti, non possono essere dedotte in cassazione avverso il patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, anche della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmessa dichiarazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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