Cassazione Penale, Sentenza n. 31844/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il Pubblico ministero ricorreva avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva respinto una richiesta di incidente probatorio. La richiesta riguardava l’espletamento di una perizia psichiatrica sull’indagato, per accertarne la capacità di intendere e di volere, la capacità di partecipare al processo e l’eventuale pericolosità sociale; una perizia psichiatrica sulla persona offesa, per accertarne la capacità di testimoniare; nonché l’audizione della persona offesa. La richiesta era stata formulata in relazione, tra l’altro, al delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il giudice aveva ritenuto inconsistenti gli elementi indizianti del delitto di cui all’art. 572 c.p. e aveva ravvisato, invece, elementi riconducibili al furto aggravato tentato, rigettando la richiesta sulla base degli ordinari presupposti dell’incidente probatorio previsti dall’art. 392, comma 1, c.p.p. Il Pubblico ministero deduceva l’abnormità del provvedimento, sostenendo che, ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., in relazione ai reati indicati dalla norma, il giudice non avrebbe alcun margine discrezionale nel negare l’audizione della persona offesa e che il giudice per le indagini preliminari avrebbe indebitamente inciso sul monopolio del Pubblico ministero nella qualificazione del fatto e nella formulazione dell’imputazione. Il ricorso sosteneva inoltre che ricorressero i presupposti soggettivi e processuali per l’incidente probatorio. La Corte ha rilevato, tuttavia, che la richiesta era assolutamente generica: non descriveva alcun nucleo fattuale di condotta, ma si limitava a richiamare le disposizioni incriminatrici relative ai maltrattamenti e al furto aggravato tentato. Tale carenza impediva di comprendere i fatti oggetto della prova e di verificare la sussistenza dei presupposti dell’incidente probatorio. Gli elementi fattuali relativi ai maltrattamenti furono illustrati dal Pubblico ministero soltanto nel ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre escluso che il giudice avesse riqualificato il fatto o espropriato il Pubblico ministero delle sue prerogative: il provvedimento aveva ritenuto inconsistenti gli elementi relativi ai maltrattamenti e configurabile l’altra ipotesi già formulata dall’accusa, cioè il furto aggravato tentato. Anche la particolare vulnerabilità della persona offesa non esonerava il richiedente dall’indicare un fatto determinato e non inverosimile riconducibile a una fattispecie incriminatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la richiesta di incidente probatorio deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione della prova da assumere e dei fatti che ne costituiscono l’oggetto. Non è necessario formulare un addebito definitivo durante le indagini preliminari, ma è indispensabile descrivere un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile almeno in ipotesi a una fattispecie di reato. La presunzione legale di vulnerabilità della persona offesa e di non rinviabilità della prova prevista dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p. opera soltanto dopo che sia stata individuata una fattispecie criminosa compresa nell’elenco normativo e non esclude il controllo preliminare sull’esistenza di fatti penalmente rilevanti. Nel caso concreto, la totale omissione della descrizione fattuale rendeva inammissibile la richiesta e impediva di applicare il regime speciale previsto per la persona offesa vulnerabile o per il reato di maltrattamenti.
Norme richiamate
Disciplina i presupposti ordinari dell’incidente probatorio, applicabili quando non ricorrono le ipotesi speciali previste dal comma 1-bis.
Prevede l’assunzione anticipata della testimonianza della persona offesa minorenne o maggiorenne per determinati reati, anche al di fuori delle ipotesi ordinarie; la presunzione dei presupposti speciali non elimina la necessità di individuare un fatto riconducibile a una fattispecie di reato.
Rende inammissibile la richiesta di incidente probatorio priva dei requisiti prescritti, tra cui l’indicazione della prova da assumere e dei fatti che ne costituiscono l’oggetto.
Richiede che la domanda di incidente probatorio indichi la prova da assumere e i fatti che ne costituiscono l’oggetto.
Definisce la notizia di reato come rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice, eventualmente corredata dalle circostanze di tempo e luogo.
È la fattispecie di maltrattamenti richiamata nella richiesta di incidente probatorio; la sua mera indicazione normativa, senza descrizione del fatto, non è sufficiente.
Il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto configurabile, sulla base degli elementi disponibili, l’ipotesi del furto aggravato tentato.
Richiamato nella clausola finale del provvedimento per disporre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- La richiesta di incidente probatorio è inammissibile quando non descrive il nucleo fattuale della condotta e si limita a indicare gli articoli di legge relativi alle ipotesi di reato, poiché l’individuazione dei fatti oggetto della prova costituisce una condizione preliminare dell’iniziativa istruttoria.
- Durante le indagini preliminari non è necessario formulare un’imputazione definitiva, ma la richiesta di incidente probatorio deve comunque rappresentare un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile almeno in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.
- Le presunzioni di particolare vulnerabilità della persona offesa e di non rinviabilità della prova previste dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p. riguardano i relativi presupposti procedurali e non esonerano il richiedente dall’indicare un fatto penalmente rilevante riconducibile a uno dei reati contemplati dalla disposizione.
- Il giudice per le indagini preliminari può respingere una richiesta di incidente probatorio quando dalla richiesta non emergano fatti penalmente rilevanti, senza che ciò integri una indebita sostituzione del giudice al Pubblico ministero nella titolarità dell’azione penale.
- Non costituisce riqualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice ritiene inconsistenti gli elementi relativi a una delle fattispecie prospettate dall’accusa e ravvisa, invece, l’altra ipotesi criminosa già formulata nella stessa richiesta o nel procedimento.
- La particolare vulnerabilità psichica della persona offesa, pur rilevante ai fini dell’incidente probatorio, non consente di utilizzare tale strumento per ricercare la stessa notizia di reato, che deve essere previamente rappresentata nella sua dimensione fattuale.
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