Cassazione Penale, Sentenza n. 25340/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare eseguita per reati connessi a una spedizione punitiva e a un omicidio per i quali era poi stato assolto con sentenza passata in giudicato. La Corte d'appello di Bari rigettò l'istanza ritenendo che, sebbene fosse esclusa la commissione dei reati contestati, le indagini e il giudizio di merito avevano comunque accertato la presenza del Cifaldi alla spedizione punitiva e la sua assidua frequentazione di ambienti di criminalità organizzata, elementi che configuravano una condotta di colpa grave o comunque idonea a giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria e a ostare al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. Il ricorrente censurava la valutazione, sostenendo di non aver mai frequentato ambienti criminosi e che eventuali risposte mendaci in sede di interrogatorio fossero manifestazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto, in base alle risultanze investigative e processuali, la presenza del Cifaldi alla spedizione punitiva e un'assidua frequentazione di ambienti criminali, circostanze valutate come integrative di colpa grave ostativa all'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. La Cassazione ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il diritto all'indennizzo è escluso se l'interessato ha concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, e ha confermato che frequentazioni ambigue o condotte mendaci possono costituire elementi ostativi se adeguatamente motivate e in relazione con l'adozione o il mantenimento della misura. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali; non è stata invece disposta la rifusione delle spese sostenute dal Ministero per genericità della sua memoria.
Norme richiamate
non presente nel testo citato integralmente
Regola il diritto all'equa riparazione per chi sia stato prosciolto: il diritto sussiste salvo che l'interessato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; la Corte ha interpretato la norma nel senso che condotte volontarie o gravemente colpose che abbiano creato una situazione di allarme o una prevedibile ragione d'intervento dell'autorità ostano all'indennizzo
art. 646, comma 3, cod. proc. pen.
non presente nel testo citato integralmente
Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione nei giudizi di riparazione: la Cassazione verifica la legittimità e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato ma non può riesaminare il merito in modo estensivo
art. 315, terzo comma, cod. proc. pen.
non presente nel testo citato integralmente
Richiamo formale che rende applicabile al giudizio di cassazione nei procedimenti per riparazione il limite di cognizione previsto dall'art. 646 citato; utilizzato per delimitare il controllo della Corte di Cassazione alla legittimità della motivazione
non presente nel testo citato integralmente
Definisce la nozione di colpa ai fini penali: la colpa comprende negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di norme; la Corte la usa per spiegare quando la condotta colposa possa ostare al riconoscimento dell'indennizzo
Massime di principio
- Il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione è escluso se il richiedente ha concorso a dare causa alla misura cautelare per dolo o per colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa
- La valutazione della causa ostativa si basa sugli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione e del mantenimento della misura (valutazione ex ante), non solo sull'esito del successivo giudizio di merito
- Frequentazioni ambigue o assidue di ambienti criminali, la partecipazione a eventi criminosi o comportamenti che obiettivamente inducano a sospetto di complicità possono integrare colpa grave o dolosa e quindi impedire l'indennizzo, purché il giudice motivi adeguatamente la relazione di concausalità con la misura cautelare
- Dichiarazioni false o reticenze dell'indagato non sono automaticamente considerate esercizio legittimo del diritto di difesa se, valutate nel loro insieme e alla luce degli altri elementi, risultano idonee a ostacolare l'accertamento della responsabilità o a creare l'esigenza di intervento cautelare; la loro rilevanza dipende dalla loro incidenza sul quadro probatorio ex ante
- La Corte di Cassazione nel rito di riparazione controlla la legittimità e la logicità della motivazione del giudice della riparazione ma non può rinnovare il dibattimento di merito: un rigoroso apprezzamento motivato degli elementi ostativi è decisivo per il rigetto della domanda
- Per chi intende chiedere la riparazione è strategico documentare e provare l'assenza di comportamenti volontari o gravemente colposi che abbiano contribuito alla custodia cautelare, fornendo elementi che smentiscano frequentazioni, partecipazioni o condotte omissive/reticenti rilevanti
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