Cassazione Civile, Ordinanza n. 17096/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di una società di telecomunicazioni, addetti al Caring Services e organizzati in un sistema di accesso con badge e tornelli, hanno dedotto che fino al 30 giugno 2013 il tempo di lavoro veniva registrato dalla strisciata del badge all’ingresso, mentre dal 1° luglio 2013, in forza di un accordo collettivo aziendale del 27 marzo 2013 che ristrutturava l’orario di lavoro, il tempo di lavoro sarebbe stato fatto decorrere solo dall’arrivo alla postazione operativa. Secondo i ricorrenti ciò comportava la perdita di circa 14 minuti al giorno, corrispondenti al tragitto tra tornello e postazione e viceversa, con conseguente mancata retribuzione di quel tempo. Davanti al Tribunale hanno quindi chiesto la declaratoria di nullità parziale della clausola dell’accordo collettivo ritenuta contrastante con l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 e con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, nonché l’accertamento del diritto alla retribuzione di quei 14 minuti giornalieri dal 1° luglio 2013. La Corte d’appello ha però ritenuto inammissibile la domanda, valorizzando il principio di inscindibilità delle clausole dell’accordo sindacale e l’asserita impossibilità di espungere solo la clausola censurata senza alterare l’equilibrio negoziale complessivo. In cassazione i lavoratori hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 1419, comma 1, 1423, 1344 e 1418 c.c., per avere la Corte territoriale mantenuto efficace una clausola nulla invece di verificare se la nullità si estendesse all’intero contratto; 2) violazione dell’art. 1419, comma 2, c.c., per non avere applicato la sostituzione automatica della clausola nulla con le norme imperative sull’orario di lavoro; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità della clausola impugnata. Nel corso del giudizio di legittimità alcune lavoratrici hanno depositato verbali di conciliazione sindacale, con conseguente cessazione della materia del contendere nei loro confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di alcune ricorrenti, poiché era intervenuta conciliazione sindacale transattiva con la società; per questi rapporti processuali ha compensato le spese. Quanto agli altri lavoratori ricorrenti, ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi di ricorso. La Cassazione ha affermato che, in presenza di una clausola asseritamente nulla, non era corretto rigettare la domanda per inammissibilità invocando in modo astratto l’inscindibilità dell’accordo collettivo, poiché la nullità parziale ex art. 1419 c.c. comporta, di regola, la conservazione del contratto e la sostituzione automatica delle clausole contrarie a norme imperative ai sensi dell’art. 1339 c.c. e dell’art. 1419, comma 2, c.c. Inoltre ha escluso che la contrattazione collettiva possa sottrarsi al rispetto delle prescrizioni minime inderogabili dettate dal diritto interno e dell’Unione, richiamando anche l’art. 39 Cost. e il carattere multilivello del sistema delle fonti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame della dedotta nullità della clausola e per la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La nullità parziale è regola di conservazione del contratto; l’estensione della nullità all’intero accordo è eccezionale e richiede la prova dell’interdipendenza della clausola nulla con il resto del regolamento negoziale. La sostituzione automatica delle clausole nulle opera di diritto e impedisce che clausole di inscindibilità neutralizzino norme imperative.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la clausola nulla non possa produrre effetti e debba essere espunta o sostituita secondo legge.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta elusione di norme imperative mediante la clausola dell’accordo aziendale.
Richiamato dai ricorrenti quale norma generale sulla nullità del contratto o della clausola contraria a norme imperative.
La sostituzione automatica delle clausole imposte da norme imperative opera inderogabilmente e prevale su pattuizioni difformi, incluse eventuali clausole di inscindibilità.
art. 39 Cost.
La contrattazione collettiva gode di autonomia funzionale, ma deve comunque coordinarsi con le norme imperative nazionali ed eurounitarie; non vi è lesione della libertà sindacale se si impone il rispetto delle prescrizioni minime inderogabili.
art. 1, co. 2, d.lgs. n. 66/2003
Richiamato come parametro sostanziale per definire il tempo di lavoro come periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni, comprensivo del tempo di spostamento necessario.
Richiamato quale parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Massime di principio
- In tema di nullità parziale, l’estensione della nullità all’intero contratto è eccezionale e non può essere affermata d’ufficio dal giudice: occorre che la parte interessata deduca e provi l’effettiva inscindibilità della clausola nulla rispetto al resto dell’assetto negoziale.
- La clausola nulla contraria a norme imperative deve essere sostituita di diritto dalla disciplina inderogabile applicabile; eventuali pattuizioni di inscindibilità non possono impedire l’operatività dell’art. 1339 c.c. e dell’art. 1419, comma 2, c.c.
- La contrattazione collettiva conserva autonomia funzionale, ma non può derogare alle prescrizioni minime inderogabili poste dal diritto interno e dell’Unione, sicché il controllo giudiziale sulla clausola collettiva resta ammissibile quando sia dedotta la violazione di norme imperative.
- Se in corso di giudizio interviene una conciliazione transattiva che compone la controversia per alcune parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente a quei rapporti processuali, con regolazione autonoma delle spese.
- Quando la decisione di merito abbia qualificato come inammissibile una domanda senza confrontarsi con la corretta disciplina della nullità e della sostituzione automatica delle clausole, la sentenza è cassabile per erronea applicazione delle norme sulla nullità contrattuale.
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