Cassazione Penale, Sentenza n. 33832/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato le condanne: per Di Marino, rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento personale con l'aggravante della finalità di agevolare clan camorristici (art. 416-bis, comma 1 c.p.); per Marta Verde, compravendita di voti (art. 86 d.P.R. n. 570/1960) con la stessa aggravante mafiosa. Di Marino deduce insufficiente motivazione sul dolo specifico di favorire la consorteria (anziché soltanto amici destinatari delle informazioni) e contesta il diniego delle attenuanti generiche; la Verde contesta la sussistenza della finalità di agevolazione mafiosa, la revoca della sospensione condizionale della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
Per Di Marino: ricorso respinto. La Corte di Cassazione ritiene congrua, seppur sintetica, la motivazione che ricostruisce la direzione della condotta e l'utilità oggettiva delle rivelazioni per i clan, confermando l'aggravante e il diniego delle attenuanti; condanna alle spese del grado. Per Marta Verde: ricorso parzialmente accolto. La Corte annulla la sentenza di appello con rinvio per la mancata e insufficiente motivazione circa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., e per la revoca della sospensione condizionale della pena (mancata indicazione delle cause ostative conosciute o meno dal giudice di primo grado); il resto del giudizio (compreso il diniego delle attenuanti generiche) è stato dichiarato inammissibile o non fondato, salvo che la nuova valutazione sull'aggravante possa incidere sulla commisurazione della pena.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
La Corte richiede prova della finalità diretta di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa; tale finalità può coesistere con scopi personali dell'agente ma non può essere presunta dal mero coinvolgimento in attività illecite del singolo beneficiario senza elementi che colleghino l'azione agli interessi del sodalizio.
Norma che punisce la compravendita di voti; applicata alla posizione di Marta Verde per la condotta di procacciamento di voti dietro corrispettivo.
Riferito alla sospensione condizionale della pena: la Corte osserva che la revoca da parte del giudice d'appello richiede chiarezza sulle cause ostative, e che l'applicazione del principio devolutivo può limitare il potere del giudice d'appello quando la causa ostativa era ignota al primo giudice.
Richiami ai criteri di determinazione delle attenuanti generiche; la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione, arbitrarietà o manifesta irragionevolezza.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese per il ricorso respinto (obbligo di rifondere le spese da parte del ricorrente).
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 8545/2019; Sez. U., n. 36460/2024)
Principi richiamati: (i) la finalità di agevolazione mafiosa può coesistere con scopi egoistici purché sia dimostrata l'effettiva coincidenza con l'interesse dell'organizzazione; (ii) limiti al potere del giudice d'appello di revocare benefici concessi dal primo grado quando la causa ostativa era nota o non era stata dedotta nell'impugnazione, in ossequio al principio devolutivo.
Massime di principio
- Per far valere l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. è necessaria una motivazione che colleghi concretamente la condotta dell'agente agli interessi dell'organizzazione mafiosa, non bastano indizi vaghi o la mera esistenza di rapporti personali con singoli appartenenti alla cosca.
- La finalità di agevolare la mafia può coesistere con motivazioni personali: il giudice valuta sia l'utilità oggettiva delle informazioni per il clan sia il ruolo e la posizione dell'agente.
- La discrezionalità del giudice di merito nel riconoscimento delle attenuanti generiche è ampia; le censure in Cassazione richiedono la dimostrazione di motivazione illogica, arbitraria o assente.
- La revoca della sospensione condizionale da parte del giudice d'appello richiede motivazione chiara sulle cause ostative; se tali cause erano ignote al primo grado e il tema non è stato devoluto in appello, il potere del giudice d'appello è limitato dal principio devolutivo.
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione il ricorrente deve mostrare che la decisione abbia omesso di valutare elementi probatori decisivi o abbia travisato clamorosamente le prove; una diversa lettura delle stesse risultanze non è sufficiente.
- In situazioni analoghe, è utile documentare: a) l'utilità concreta e immediata delle informazioni per il sodalizio; b) l'assenza di coincidenza esclusiva con interessi personali; c) collegamenti temporali e relazionali fra agente e membri del clan; d) eventuali modalità di diffusione delle informazioni all'interno del gruppo criminale.
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