Cassazione Civile, Ordinanza n. 08526/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti del garante a prima richiesta di un’altra società di cui questi era amministratore. Il garante proponeva opposizione al decreto, poi rigettata in primo grado; successivamente appellava, ma la Corte d’appello rigettava anche l’appello. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi, tutti formalmente veicolati come violazione dell’art. 2697 c.c. o nullità della sentenza, ma in sostanza diretti a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito. Con il primo motivo sosteneva che la garanzia fosse stata prestata per ottenere il rinvio dell’udienza prefallimentare e che vi fosse un collegamento negoziale tra la garanzia e tale rinvio; con il secondo motivo deduceva che il vincolo non riguardasse solo il rinvio dell’udienza prefallimentare ma anche una proroga della diffida ad adempiere relativa a un concordato, richiamando inoltre dolo, abuso del diritto, buona fede e correttezza; con il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse esaminato i documenti in modo apodittico, illogico e incomprensibile. La Suprema Corte ha rilevato che tutti e tre i motivi consistevano in una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito, e li ha quindi ritenuti inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i tre motivi non denunciavano realmente un errore di diritto, ma proponevano una diversa lettura dei fatti e delle prove rispetto a quella effettuata dalla Corte d’appello, peraltro conforme al primo giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura era formalmente costruita come violazione della regola sull’onere della prova, ma in realtà mirava a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, senza individuare un vero errore nell’applicazione della norma.
Il richiamo era utilizzato per sostenere che alcuni fatti sarebbero stati pacifici o riconosciuti, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza restasse una contestazione fattuale alternativa.
Invocato nel terzo motivo per criticare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente volta a ottenere una nuova valutazione del merito.
Richiamato per denunciare una pretesa nullità della sentenza per motivazione illogica o incomprensibile, ma la Corte ha qualificato la doglianza come mera diversa ricostruzione dei fatti.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la controparte avrebbe agito con dolo; il riferimento è rimasto interno alla ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente e non è stato accolto.
art. 42 Cost.
Evocato dal ricorrente in collegamento all’abuso del diritto e alla correttezza, ma senza incidere sull’esito, perché la censura è stata reputata fattuale e inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge o nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e di diversa ricostruzione dei fatti.
- La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l’erronea ripartizione dell’onere probatorio; se invece si sostiene che i fatti siano stati mal accertati o male interpretati, il motivo è inammissibile quando mira soltanto a sostituire la propria versione a quella del giudice di merito.
- Le doglianze fondate su asserite violazioni degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito, se la critica si risolve nel dissenso rispetto all’apprezzamento delle prove e alla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata.
- Quando la motivazione del giudice di merito espone una coerente ricostruzione dei fatti e delle prove, la mera contestazione della sua attendibilità o logicità, senza individuare un vero vizio processuale o di diritto, conduce all’inammissibilità del ricorso.
- rami":["Obbligazioni","Processo civile"],
- materie":["Inadempimento","Prove","Impugnazioni"],
- sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],
- istituti_giuridici":["Onere della prova","Buona fede e correttezza","Abuso del diritto"]} }
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