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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08526/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti del garante a prima richiesta di un’altra società di cui questi era amministratore. Il garante proponeva opposizione al decreto, poi rigettata in primo grado; successivamente appellava, ma la Corte d’appello rigettava anche l’appello. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi, tutti formalmente veicolati come violazione dell’art. 2697 c.c. o nullità della sentenza, ma in sostanza diretti a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito. Con il primo motivo sosteneva che la garanzia fosse stata prestata per ottenere il rinvio dell’udienza prefallimentare e che vi fosse un collegamento negoziale tra la garanzia e tale rinvio; con il secondo motivo deduceva che il vincolo non riguardasse solo il rinvio dell’udienza prefallimentare ma anche una proroga della diffida ad adempiere relativa a un concordato, richiamando inoltre dolo, abuso del diritto, buona fede e correttezza; con il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse esaminato i documenti in modo apodittico, illogico e incomprensibile. La Suprema Corte ha rilevato che tutti e tre i motivi consistevano in una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito, e li ha quindi ritenuti inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i tre motivi non denunciavano realmente un errore di diritto, ma proponevano una diversa lettura dei fatti e delle prove rispetto a quella effettuata dalla Corte d’appello, peraltro conforme al primo giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura era formalmente costruita come violazione della regola sull’onere della prova, ma in realtà mirava a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, senza individuare un vero errore nell’applicazione della norma.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo era utilizzato per sostenere che alcuni fatti sarebbero stati pacifici o riconosciuti, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza restasse una contestazione fattuale alternativa.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per criticare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente volta a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare una pretesa nullità della sentenza per motivazione illogica o incomprensibile, ma la Corte ha qualificato la doglianza come mera diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la controparte avrebbe agito con dolo; il riferimento è rimasto interno alla ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente e non è stato accolto.

  • art. 42 Cost.

    Evocato dal ricorrente in collegamento all’abuso del diritto e alla correttezza, ma senza incidere sull’esito, perché la censura è stata reputata fattuale e inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge o nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e di diversa ricostruzione dei fatti.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l’erronea ripartizione dell’onere probatorio; se invece si sostiene che i fatti siano stati mal accertati o male interpretati, il motivo è inammissibile quando mira soltanto a sostituire la propria versione a quella del giudice di merito.
  • Le doglianze fondate su asserite violazioni degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito, se la critica si risolve nel dissenso rispetto all’apprezzamento delle prove e alla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata.
  • Quando la motivazione del giudice di merito espone una coerente ricostruzione dei fatti e delle prove, la mera contestazione della sua attendibilità o logicità, senza individuare un vero vizio processuale o di diritto, conduce all’inammissibilità del ricorso.
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