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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07903/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Un imprenditore titolare di una ferramenta ha convenuto in giudizio la società fornitrice dei prodotti per ottenere il risarcimento dei danni per la violazione del patto di esclusiva territoriale nel Comune di Celano, deducendo che la fornitrice, dal 2009, avesse iniziato a rifornire anche un concorrente locale. La società convenuta ha resistito sostenendo che il rapporto fosse una concessione di vendita con obblighi reciproci: da un lato l’esclusiva territoriale, dall’altro l’obbligo del distributore di promuovere i prodotti e di incrementare gli acquisti del 5% annuo; ha quindi eccepito l’inadempimento della controparte, l’avvenuto recesso per giusta causa e, in ogni caso, ha contestato analiticamente il quantum del danno. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello, invece, è stata accolta e la società fornitrice è stata condannata a risarcire l’importo richiesto. In Cassazione la società fornitrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 346 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto rinunciate o abbandonate le contestazioni sul quantum, nonostante si trattasse di mere difese già svolte in primo grado; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1218 e 1223 c.c., per avere la Corte applicato la non contestazione alla prova e alla quantificazione del danno; 3) ulteriore violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la non contestazione non può operare su circostanze nella sfera esclusiva della controparte né impedire al giudice di valutare le prove acquisite, che nel caso concreto smentivano la quantificazione accolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo motivo, sul regime di riproposizione in appello delle mere difese e delle contestazioni sul quantum, e il secondo e il terzo motivo, sull’erronea applicazione del principio di non contestazione alla prova e alla quantificazione del danno. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La mancata riproposizione in appello riguarda le domande e le eccezioni non accolte o assorbite; non si applica alle mere difese e alle contestazioni del quantum già svolte in primo grado dal convenuto totalmente vittorioso, che può limitarsi a chiedere la conferma della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione produce solo una relevatio ab onere probandi per i fatti allegati e non contestati, ma non opera su fattispecie giuridiche come l’accertamento del diritto al risarcimento del danno; inoltre non impedisce al giudice di aderire alle prove acquisite che smentiscano il fatto non contestato.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione degli obblighi contrattuali e alla responsabilità per inadempimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la regola della risarcibilità dei danni conseguenti immediati e diretti all'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    Il diritto al risarcimento richiede prova della condotta, del nesso causale, dell’evento e del pregiudizio secondo il riparto dell’onere della prova.

  • L. 26 novembre 1990, n. 353

    La riforma ha inciso sul regime delle preclusioni in appello, determinando un effetto devolutivo limitato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per conservare le mere difese e le contestazioni sul quantum già svolte; l’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. riguarda solo domande ed eccezioni non accolte o assorbite.
  • Il principio di non contestazione non si estende all’accertamento del diritto al risarcimento del danno, perché tale accertamento implica verifiche giuridiche e probatorie su condotta, nesso causale, evento e pregiudizio.
  • La non contestazione non vincola il giudice in presenza di prove acquisite che smentiscano il fatto allegato: essa comporta soltanto un alleggerimento dell’onere probatorio, non una fictio di prova piena.
  • Le contestazioni sul quantum del danno, quando integrano mere difese e non eccezioni in senso proprio, restano deducibili senza appello incidentale da parte del convenuto vittorioso in primo grado.
  • Il giudice deve sempre confrontare le allegazioni non contestate con il compendio istruttorio complessivo, potendo discostarsene se le risultanze probatorie conducono a una ricostruzione diversa.

Come è indicizzato

MaterieContrattiImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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