Cassazione Penale, Ordinanza n. 18926/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentite le censure proposte perché nuove rispetto ai motivi di appello. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo due censure: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali doglianze, rilevando che esse non risultavano previamente dedotte come motivi di appello. Secondo la Corte, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione non può introdurre censure nuove non già devolute al giudice di merito, e la ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso l’eventuale incompletezza o inesattezza del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, cosa che non è avvenuta.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente devoluta con i motivi di appello.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità se non è stata dedotta in appello.
Le censure non dedotte come motivi di appello sono inammissibili in cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono proponibili censure nuove che non siano state previamente dedotte con l’appello, salvo che il ricorrente contesti specificamente l’erroneità del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.
- La deduzione in cassazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti speciali richiede che tali questioni siano state già sottoposte al giudice di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La regola di devoluzione del giudizio di legittimità opera come limite preliminare al sindacato della Corte di cassazione, che non può esaminare questioni non introdotte nei gradi precedenti.
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