Cassazione Civile, Ordinanza n. 25888/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di consulenza tra le parti, nell'ambito del quale il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per indennità contrattuali collegate al rapporto. La Corte d'appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere concluso con la controparte un accordo transattivo del 25 ottobre 2021 che prevedeva anche la rinuncia al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c. perché espressa in atto univocamente abdicativo. Ha quindi applicato l'effetto estintivo previsto dall'art. 391 c.p.c., dichiarando estinto il giudizio di legittimità. Poiché l'atto transattivo depositato disciplinava anche le spese, la Corte non ha provveduto sulle spese di lite né sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è valida quando è rituale e contenuta in un atto univocamente abdicativo.
La rinuncia rituale al ricorso produce l'effetto estintivo del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando mancano i relativi presupposti processuali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata in modo espresso, inequivoco e rituale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando le parti abbiano definito transattivamente anche il regime delle spese, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio estinto.
- L'estinzione per rinuncia impedisce la decisione sui motivi di ricorso, rendendo irrilevante l'esame del merito della controversia.
- In mancanza dei presupposti processuali conseguenti all'estinzione, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato
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