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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25891/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’irrogazione, da parte della società di trasporto, di una sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a un autista. La sanzione era collegata a un servizio di linea interurbano su un tratto in parte autostradale, nel quale il conducente aveva fatto scendere dall’autobus i passeggeri in piedi, trattenendo il mezzo e causando un ritardo del servizio. Il lavoratore aveva impugnato la sanzione e i giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il provvedimento disciplinare. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente, lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso tale vizio; 2) violazione degli artt. 169 e 172 C.d.S. e della direttiva TPL n. 44/2017, sostenendo che l’ordine di servizio consentiva il trasporto di passeggeri in piedi anche su tratte extraurbane/autostradali entro certi limiti; 3) violazione dell’art. 42, comma 1, punto 1, all. A, R.D. 148/1931, perché la sanzione sarebbe stata fondata anche sul ritardo di cinque minuti, ritardo che secondo la società non era imputabile al lavoratore o era comunque giustificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva dato conto, in modo sufficiente e intelligibile, dell’assenza di una motivazione apparente nella sentenza di primo grado; il vizio denunciato non era quindi configurabile. Ha respinto il secondo motivo osservando che la decisione di merito non si era fondata sulla sola astratta legittimità dell’ordine di servizio o della direttiva, ma sulla valutazione in concreto, rimessa al conducente, delle condizioni di sicurezza e di ammissibilità del trasporto di passeggeri in piedi; tale apprezzamento fattuale non è sindacabile in cassazione. Ha respinto anche il terzo motivo, chiarendo che non vi era inversione dell’onere della prova né violazione dell’art. 115 c.p.c., e che la Corte territoriale aveva motivato logicamente il nesso tra l’adempimento del dovere di sicurezza e il ritardo del servizio, escludendo la sanzionabilità di un ritardo conseguente alla necessità di far scendere i passeggeri in sovrannumero. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente è configurabile solo in caso di assoluta mancanza o apparenza della motivazione, tale da impedire il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro processuale della nullità della sentenza denunciata dalla ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale; solo la sua radicale assenza, apparenza o incomprensibilità integra vizio rilevante in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 169 C.d.S.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull’uso dei dispositivi di sicurezza e sulla disciplina del trasporto di passeggeri; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 172 C.d.S.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte afferma che la disciplina va coordinata con le regole di sicurezza e con le concrete condizioni di trasporto.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione dell’ordine di servizio e delle clausole rilevanti è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da una delle possibili letture del testo.

  • art. 141 C.d.S.

    Il conducente deve regolare la velocità in modo da non creare intralcio o pericolo; non è consentito adottare una velocità talmente ridotta da compromettere la circolazione e il normale servizio.

  • art. 42, comma 1, punto 1, all. A, R.D. 148/1931

    La norma disciplinare va letta in relazione ai principi di sicurezza e non consente di sanzionare il ritardo derivante dall’adempimento di un dovere di sicurezza preminente.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce valore di piena prova a elementi che non lo hanno; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro sono discrezionali e non possono supplire alle carenze probatorie delle parti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione sussiste solo se l’onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata; non se si contesta l’apprezzamento delle prove.

  • art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dovuto, nei presupposti di legge, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente della sentenza è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, perplessa, incomprensibile o tale da non consentire alcun controllo sul ragionamento decisorio; non basta la mera sintesi, aderenza a precedenti atti di parte o una motivazione ritenuta non convincente.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei fatti, quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica e non implausibile.
  • Quando una disposizione interna o un ordine di servizio attribuisce al lavoratore un potere/dovere di valutare le condizioni concrete di sicurezza, il giudice deve verificare l’esercizio concreto di quel potere; se tale valutazione è di merito e sorretta da motivazione, resta insindacabile in sede di legittimità.
  • La disciplina del trasporto di persone e le regole di sicurezza stradale devono essere coordinate in concreto: non è sufficiente richiamare la legittimità astratta dell’ordine di servizio se la condotta concretamente tenuta non rispetta le condizioni di ammissibilità previste.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo in caso di errata attribuzione dell’onere della prova, non quando si contesti semplicemente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito.
  • L’errore denunciabile ex art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o attribuisce efficacia legale a prove che non la hanno; non riguarda il mero dissenso sulla valutazione delle prove.
  • Un ritardo del servizio non è necessariamente sanzionabile quando risulti causalmente imposto dall’adempimento di un dovere di sicurezza prevalente e inderogabile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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