Cassazione Civile, Ordinanza n. 25725/2025 del 20/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal piano straordinario di mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017. Una docente immessa in ruolo da anni aveva domandato il trasferimento definitivo in uno degli ambiti territoriali della provincia di Agrigento, deducendo di avere partecipato alla procedura con un punteggio determinato e di essere stata illegittimamente pretermessa, perché alcune sedi provvisoriamente assegnate le sarebbero state sottratte per effetto dell’accantonamento in favore degli idonei del concorso 2012. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione e rigettato le pretese. Nel ricorso per cassazione la docente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1, comma 108, L. 107/2015, sostenendo la nullità delle previsioni della contrattazione integrativa e dell’ordinanza ministeriale che prevedevano l’accantonamento dei posti per i docenti idonei delle GM 2012, ritenendo che la normativa non consentisse una riserva di posti nella mobilità; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale le avesse addossato un onere probatorio eccessivo, mentre sarebbe bastata l’allegazione dell’inadempimento, dovendo la P.A. provare il corretto svolgimento delle operazioni di mobilità. Nel testo viene inoltre richiamata, in via incidentale, la questione del litisconsorzio in appello, non integrato nei confronti dei controinteressati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la regolamentazione della mobilità dettata dal CCNI e dall’ordinanza ministeriale, conformemente ai principi già affermati in precedenti arresti, secondo cui per la mobilità interprovinciale su ambito i docenti provenienti da graduatorie di merito 2012 assunti nelle fasi B e C non hanno una preferenza generale e risultano anzi postergati rispetto ai docenti provenienti da GAE nelle fasi rilevanti, mentre la disciplina non è sindacabile se non per contrasto con la legge, irragionevolezza o disparità di trattamento; da ciò discende che l’accantonamento dei posti nei termini previsti non era illegittimo. Sul secondo motivo ha precisato che, pur valendo il principio per cui, dedotto l’inadempimento, spetta al debitore provare l’adempimento, l’attore che agisce per il trasferimento deve comunque allegare in modo specifico quale obbligo sia stato violato, quale effetto sfavorevole ne sia derivato e quali siano stati i soggetti favoriti; nel caso concreto la ricorrente aveva fondato la domanda sulla pretesa nullità della disciplina di preferenza e, una volta escluso il denunciato inadempimento, il Ministero non aveva altro da dimostrare. Quanto al litisconsorzio, la Corte ha rilevato che il problema non poteva condurre alla cassazione, sia perché la questione non risultava utilmente coltivata nei gradi di merito nel modo richiesto dalla disciplina processuale, sia perché, comunque, l’eventuale vizio non aveva arrecato pregiudizio e la causa poteva essere definita secondo la ragione più liquida. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle amministrazioni intimate; disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 108, L. 107/2015
ha disciplinato la mobilità straordinaria dei docenti per l’a.s. 2016/2017; la Corte ha ritenuto che la disciplina attuativa non fosse in contrasto con tale disposizione e che potesse prevedere l’accantonamento di posti secondo l’assetto regolamentare richiamato.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 4, comma 2, e 10 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 / 2006-2007
richiamati come base contrattuale della regolamentazione collettiva della mobilità del personale docente, educativo e ATA.
CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA 8 aprile 2016
sottoscritto l’8 aprile 2016
considerato legittimo nella parte in cui disciplina la sequenza delle fasi di mobilità e l’accantonamento dei posti per talune categorie di docenti.
O.M. n. 241/2016
ritenuta coerente con le fonti primarie e con il CCNI nella disciplina delle fasi della mobilità 2016/2017.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro della censura sull’onere della prova e sul diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni.
la Corte ha ribadito che il creditore deve allegare specificamente l’inadempimento e che il debitore prova l’adempimento; nel caso concreto, però, l’attore doveva anche indicare in modo puntuale l’obbligo violato e i soggetti avvantaggiati.
consente la correzione della motivazione a fronte di un dispositivo conforme a diritto.
richiamato in tema di conversione del vizio processuale in motivo di gravame e formazione del giudicato interno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Nella mobilità del personale docente, la regolazione dettata da fonti collettive e da ordinanze ministeriali è sindacabile in cassazione solo se contrasta con norme di legge, determina ingiustificate disparità di trattamento o risulta manifestamente irragionevole; in difetto, le scelte tecniche e organizzative dell’amministrazione restano insindacabili.
- Chi agisce per ottenere l’assegnazione di un posto o il trasferimento deve allegare e provare in modo specifico non solo l’inadempimento dedotto, ma anche quale regola sia stata violata, quale effetto sfavorevole ne sia derivato e quali soggetti siano stati avvantaggiati; non è sufficiente una doglianza generica sulla irregolarità della procedura.
- In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione di fare, il creditore che chieda l’adempimento deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare il fatto estintivo consistente nell’avvenuto adempimento; tuttavia l’allegazione dell’attore deve essere circostanziata e idonea a individuare l’obbligo violato.
- La mancata integrazione del contraddittorio in appello non conduce automaticamente alla cassazione quando il vizio non abbia prodotto pregiudizio concreto e la causa sia comunque decidibile nel merito secondo il criterio della ragione più liquida.
- Se il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, la Corte di cassazione può limitarsi a correggerne la motivazione senza cassare la decisione.
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