Cassazione Civile, Ordinanza n. 25723/2025 del 20/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una docente di scuola primaria immessa in ruolo nell'anno scolastico 2010/2011, che chiedeva l'accertamento del diritto al trasferimento in un istituto scolastico della provincia di Agrigento, anche in soprannumero. La lavoratrice aveva partecipato al piano straordinario di mobilità per l'a.s. 2019/2020 e alla fase B dei movimenti interprovinciali con 118 punti, lamentando il mancato ottenimento della sede richiesta a causa della riserva di posti destinata alle immissioni in ruolo prevista dal CCNI 6.3.2019. Il Tribunale di Palermo aveva accolto la domanda e ordinato il trasferimento; la Corte d'Appello di Palermo, su gravame del Ministero, aveva invece riformato la decisione e rigettato le domande della docente. In cassazione la ricorrente proponeva due motivi: (1) nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla fase B della procedura; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 470 d.lgs. n. 297/1994. Prima della trattazione camerale, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente formulata dalla ricorrente prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte e dal difensore, ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non richiedente accettazione della controparte e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, in ragione dell'esito alterno dei gradi di merito e della complessità della questione giuridica. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per la dedotta nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di norma di diritto sostanziale.
art. 470 d.lgs. n. 297/1994
Indicata dalla ricorrente come norma violata e falsamente applicata in relazione alla procedura di mobilità scolastica.
art. 390 c.p.c.
La Corte afferma che la rinuncia al ricorso è rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla ricorrente e dal difensore.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo e del giudizio di legittimità.
Cass. n. 1055/2024
Richiamata a sostegno della compensazione integrale delle spese, in ragione della complessità della questione e dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla notifica del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione esime dall'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte e dal difensore, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La rinuncia al ricorso è un atto unilaterale e non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti estintivi.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se ricorrono ragioni come l'alternanza degli esiti nei gradi di merito e la complessità della questione trattata.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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