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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25722/2025 del 20/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni operatori sanitari (infermieri, fisioterapisti e operatori socio-sanitari) avevano prestato attività dal 2008 al 2014 presso una casa circondariale sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 53 della l. n. 740/1970. Sostenevano che, a seguito del DPCM 1 aprile 2008 che aveva trasferito le funzioni sanitarie della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, i loro rapporti fossero ormai ricaduti nella competenza del SSN e che continuasse ad applicarsi il meccanismo di rideterminazione biennale del compenso orario previsto dalla disciplina originaria. Chiedevano quindi l'accertamento del diritto alla rideterminazione biennale del compenso e il risarcimento del danno per la mancata rideterminazione; in subordine domandavano un equo indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. La Corte d'appello aveva escluso un diritto soggettivo all'aumento biennale, ritenendo il meccanismo normativo divenuto inattuabile dopo il trasferimento delle funzioni e negando anche l'azione di arricchimento. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione dell'art. 53, comma 4, l. n. 740/1970, assumendo che la norma imponesse la determinazione del compenso ogni biennio e non una mera aspettativa; 2) violazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo la fondatezza della domanda subordinata per il valore dell'utilità prestata e per il mancato adeguamento dei compensi per oltre sedici anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo al principio secondo cui i rapporti del personale sanitario a regime convenzionale scaduti o rinnovati dopo l'entrata in vigore del DPCM 1 aprile 2008 non sono più disciplinati dalla l. n. 740/1970, con conseguente inapplicabilità del meccanismo di adeguamento biennale del compenso e insussistenza di un diritto soggettivo all'incremento. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che non è invocabile l'art. 2041 c.c. quando la fattispecie sia già regolata da una disciplina legale specifica, ancorché non satisfattiva della pretesa, e che comunque l'azione di arricchimento è sussidiaria e preclusa se il danneggiato può astrattamente esercitare un'altra azione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 4, l. n. 740/1970

    non attribuisce un diritto soggettivo all'aumento biennale del compenso, ma disciplina un meccanismo che, dopo il trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN, non è più applicabile ai rapporti convenzionali rientranti nella nuova realtà giuridica

  • DPCM 1 aprile 2008

    ha trasferito le funzioni sanitarie della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, rendendo inattuabile il precedente meccanismo di determinazione del compenso previsto per i rapporti convenzionali con l'amministrazione penitenziaria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 2041 c.c.

    non è applicabile quando la pretesa attenga a un rapporto regolato da specifiche norme legali, ancorché non idonee a soddisfare la domanda del ricorrente

  • art. 2042 c.c.

    l'azione di arricchimento ha carattere sussidiario ed è preclusa se, in astratto, il danneggiato può esperire un'altra azione per conseguire il ristoro

  • Cass. S.U. n. 28045/2008

    richiamata per il principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento

  • Cass. n. 25461/2010

    richiamata per il principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento

  • Cass. n. 19988/2018

    richiamata per il principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il trasferimento normativo delle funzioni sanitarie da un'amministrazione a un'altra può rendere inapplicabile la disciplina speciale originaria dei rapporti convenzionali, quando il meccanismo economico previsto presupponga l'esistenza del precedente centro di imputazione del potere regolatorio.
  • Una previsione che contempli la 'rideterminazione' periodica del compenso non equivale, di per sé, a un diritto incondizionato all'aumento: occorre verificare se la norma configuri un obbligo di aggiornamento automatico oppure un potere discrezionale di revisione.
  • L'azione di arricchimento senza causa non è utilizzabile se la controversia è già governata da una disciplina tipica, anche quando tale disciplina non conduca al risultato economico auspicato dalla parte.
  • L'azione ex art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria e va esclusa ogni volta che il preteso danneggiato possa astrattamente far valere un diverso rimedio, a prescindere dal probabile esito di quest'ultimo.
  • In sede di legittimità, quando la soluzione segue un orientamento giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso, il giudice può compensare le spese per la complessità della questione trattata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

Testo integrale

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