Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25724/2025 del 20/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente di ruolo della scuola primaria che aveva chiesto, a partire dall'a.s. 2018/2019 e anche per gli anni successivi, il trasferimento interprovinciale verso una sede della provincia di Agrigento, lamentando di non aver ottenuto alcuna assegnazione nonostante le sedi disponibili. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e ordinato all'amministrazione scolastica il trasferimento e l'assegnazione di una sede nell'ambito territoriale indicato; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione del Ministero e rigettato le domande della docente. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, rispettivamente: la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla fase B della procedura di mobilità nell'ambito di riferimento; la violazione e falsa applicazione dell'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente proposta dalla ricorrente prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte e dal difensore; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'Amministrazione si era limitata a depositare l'atto di costituzione senza svolgere attività difensiva. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato in conseguenza della declaratoria di estinzione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che produce l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte, purché sia rituale e tempestiva.
  • La rinuncia è rituale quando interviene prima dell'adunanza camerale e risulta sottoscritta dalla parte e dal difensore.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità esime dal provvedere sulle spese quando la parte intimata non abbia svolto attività difensiva.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.