Cassazione Civile, Ordinanza n. 25724/2025 del 20/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente di ruolo della scuola primaria che aveva chiesto, a partire dall'a.s. 2018/2019 e anche per gli anni successivi, il trasferimento interprovinciale verso una sede della provincia di Agrigento, lamentando di non aver ottenuto alcuna assegnazione nonostante le sedi disponibili. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e ordinato all'amministrazione scolastica il trasferimento e l'assegnazione di una sede nell'ambito territoriale indicato; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione del Ministero e rigettato le domande della docente. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, rispettivamente: la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla fase B della procedura di mobilità nell'ambito di riferimento; la violazione e falsa applicazione dell'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente proposta dalla ricorrente prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte e dal difensore; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'Amministrazione si era limitata a depositare l'atto di costituzione senza svolgere attività difensiva. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato in conseguenza della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata dal ricorrente per dedurre la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
la rinuncia al ricorso per cassazione è rituale se proposta prima dell'adunanza camerale ed è sottoscritta dalla parte e dal difensore
la rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di legittimità
norma oggetto del secondo motivo di ricorso per asserita violazione e falsa applicazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che produce l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte, purché sia rituale e tempestiva.
- La rinuncia è rituale quando interviene prima dell'adunanza camerale e risulta sottoscritta dalla parte e dal difensore.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità esime dal provvedere sulle spese quando la parte intimata non abbia svolto attività difensiva.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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