Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25895/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un dipendente al pagamento di una quota di incentivo previsto dall'art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dal regolamento aziendale del 18 luglio 2011 per l'attività svolta quale direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in un appalto di lavori stradali. La Corte d'appello aveva riconosciuto la tranche di incentivo di cui alla lett. a) dell'art. 7 del regolamento, ritenendo sufficiente, per la sua erogazione, il rispetto del cronoprogramma contrattuale e degli eventuali aggiornamenti, e non anche l'emissione del certificato di collaudo; aveva invece negato le ulteriori quote/acconti previsti dalle lett. b) e c) perché i lavori non risultavano ultimati nei tempi indicati. La società ricorrente ha censurato tale lettura sostenendo che il regolamento interno non potesse derogare alla disciplina legale e che l'incentivo fosse subordinato al previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, accertamento che, a suo dire, mancava in assenza di certificato di collaudo definitivo (statico e tecnico). Ha inoltre richiamato l'art. 2234 c.c. per sostenere che si trattasse di acconti su compensi maturanti solo a prestazione conclusa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la censura investiva essenzialmente l'interpretazione del regolamento aziendale compiuta dal giudice di merito, interpretazione non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione di specifici canoni ermeneutici, non dedotta dalla ricorrente. Ha condiviso la lettura della Corte d'appello secondo cui, per la prima tranche di incentivo, il presupposto era il rispetto del cronoprogramma contrattuale e dei suoi aggiornamenti, mentre il certificato di collaudo rilevava per altre diverse tranche, ciascuna autonoma. Ha inoltre chiarito che il riferimento dell'art. 92, comma 5, al previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte attiene all'esistenza delle attività svolte dai dipendenti e non impone che tutte le quote dell'incentivo siano subordinate all'esito finale di collaudo. È stato ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 2234 c.c., essendo l'incentivo qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come emolumento di natura retributiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92, d.lgs. n. 163 del 2006

    La corresponsione dell'incentivo richiede il previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti; tale accertamento concerne l'esistenza delle singole attività cui è subordinata l'erogazione delle tranche di incentivo e non l'esito finale unitario di tutte le attività.

  • art. 7 del Regolamento ANAS del 18 luglio 2011

    Riferimento costante e inderogabile per la corresponsione dell'incentivo è il rispetto del crono programma contrattuale e degli eventuali aggiornamenti dello stesso intervenuti a seguito di atti aggiuntivi

    Per la prima tranche di incentivo il presupposto è il rispetto del cronoprogramma contrattuale; il certificato di collaudo non è richiesto per tale quota ma per altre tranche, che operano autonomamente.

  • art. 2234 c.c.

    È stato ritenuto non pertinente al caso, perché disciplina le professioni intellettuali e non è applicabile alla natura retributiva dell'incentivo in esame.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso era formalmente fondato sulla dedotta violazione di legge, ma la censura mirava in realtà a contestare l'interpretazione del regolamento compiuta dal giudice di merito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicata solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità l'interpretazione di un regolamento aziendale o di una clausola organizzativa è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente dedotti, non già per una diversa lettura del testo proposta dalla parte.
  • Quando una disciplina legale rinvia a un regolamento interno per criteri e modalità di erogazione di un incentivo, il regolamento va letto in coerenza con la fonte primaria, ma può distinguere tra diverse tranche o quote dell'emolumento, ciascuna con propri presupposti autonomi.
  • Il requisito del previo accertamento positivo delle attività svolte dal dipendente attiene alla verifica dell'espletamento delle prestazioni incentivabili e non implica necessariamente che l'intero incentivo sia subordinato al completamento finale dell'opera o al collaudo definitivo.
  • Il richiamo a norme sulle professioni intellettuali non è pertinente quando il compenso o incentivo abbia natura retributiva e sia disciplinato da una normativa speciale di settore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.