Cassazione Civile, Ordinanza n. 09937/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (presidente ASD)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA e IRAP emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, a seguito di PVC che evidenziava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nonostante l'emissione di cinque fatture per sponsorizzazioni. L'atto impositivo fu notificato anche al presidente dell'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c. perché ritenuto responsabile in solido. Il contribuente, divenuto presidente e legale rappresentante in un momento successivo rispetto all'annualità accertata, ha sostenuto che la CTR lo avesse erroneamente ritenuto responsabile solo in ragione della carica rivestita al momento della verifica e della notifica, senza considerare che nel 2007 il presidente era un'altra persona. Ha inoltre dedotto che il subentrante non poteva rettificare una dichiarazione mai presentata per quell'anno. L'Agenzia, con ricorso incidentale condizionato, ha invece sostenuto che la responsabilità dovesse comunque sussistere per i poteri gestori e rappresentativi, per la partecipazione alla verifica, per l'inopponibilità all'erario della cessazione della carica non tempestivamente allegata e per la qualità di componente del consiglio direttivo prevista dallo statuto. La Corte ha esaminato congiuntamente i ricorsi e ha chiarito che, in ambito tributario, la responsabilità del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta non dipende solo dalla mera titolarità formale della carica, ma anche dal concreto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sul soggetto subentrante; inoltre, per un componente del consiglio direttivo investito statutariamente della gestione, l'assunzione della carica può implicare un effettivo coinvolgimento gestionale salvo prova contraria. Poiché la CTR aveva fondato la responsabilità esclusivamente sulla carica rivestita al momento dell'accertamento, senza verificare se il contribuente avesse o meno adempiuto agli obblighi tributari al momento del subentro, la sentenza è stata cassata con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia, limitatamente alle rispettive censure che convergevano sulla necessità di un diverso accertamento di fatto. Ha cassato la sentenza della CTR Calabria e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se il soggetto subentrato nella carica di presidente/legale rappresentante abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari incombenti e, più in generale, accerti i fatti rilevanti per la responsabilità personale e solidale. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla sola titolarità della rappresentanza, ma all'attività concretamente svolta; in ambito tributario tale responsabilità va valutata anche in relazione all'adempimento degli obblighi fiscali.
Chi invoca la responsabilità del rappresentante deve provare i presupposti fattuali rilevanti; nella specie la Corte valorizza la necessità di accertare concretamente l'attività svolta e l'adempimento degli obblighi tributari.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per la dedotta violazione o falsa applicazione di legge denunciata sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Richiamato dalla controricorrente per sostenere preclusioni probatorie, ma la Corte non accoglie tale tesi nei termini prospettati.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
Richiamato dalla controricorrente a sostegno dell'inopponibilità di fatti non dedotti tempestivamente; la Corte non fonda la decisione su tale profilo.
Massime di principio
- Per la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. di chi agisce per un'associazione non riconosciuta non basta la mera qualità formale di rappresentante: occorre verificare l'attività concretamente svolta nell'interesse dell'ente.
- In materia tributaria la responsabilità del legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta non può essere esclusa solo perché il soggetto è subentrato dopo la formazione del debito: occorre accertare se, al momento del subentro, egli abbia adempiuto o meno agli obblighi fiscali gravanti sull'ente, incluse eventuali rettifiche delle dichiarazioni.
- Quando la gestione dell'associazione è demandata allo statuto al consiglio direttivo, l'assunzione della relativa carica può implicare un effettivo coinvolgimento nelle scelte gestionali, salvo prova contraria fornita dall'interessato.
- In sede di legittimità, se la decisione di merito afferma la responsabilità solo sulla base della carica rivestita al momento dell'accertamento, senza un accertamento in fatto sugli obblighi fiscali e sulla concreta ingerenza, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame dei presupposti di responsabilità.
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