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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25077/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per furto aggravato (esposizione dei beni alla pubblica fede) per essersi impossessati di legna di eucalipto abbattendo e sezionando un albero e caricando il materiale su un furgone. Hanno sollevato due censure: 1) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando anche la riforma dei limiti edittali introdotta dal d.lgs. n.150/2022; 2) vizio per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. (esposizione a pubblica fede), mentre secondo i ricorrenti la sorveglianza del fondo era affidata al proprietario confinante e dunque l'aggravante non poteva dirsi operante, circostanza che avrebbe inciso sulla possibilità di valutare l'art. 131-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Sul secondo motivo ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo se esistono in concreto forme di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci, cosa non dimostrata nel caso (la sorveglianza del confinante non poteva essere continuativa). Sul primo motivo ha ritenuto il motivo aspecifico e generico: anche se i nuovi limiti edittali potrebbero teoricamente rendere applicabile l'art. 131-bis, i ricorrenti non hanno dimostrato la particolare tenuità sotto il profilo complessivo richiesto dall'art. 131-bis (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo), avendo omesso di affrontare la gravità oggettiva del comportamento (abbattimento e sezionamento dell'albero). Per l'inammissibilità non si è proceduto all'accertamento sulla presentazione della querela. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione congiunta delle modalita della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il mero basso valore economico della cosa sottratta non è di per sé sufficiente

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che consente la censura per violazione della legge penale o processuale nei motivi di cassazione; i motivi devono essere specifici e non generici

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Aggravante per furto commesso mediante esposizione dei beni alla pubblica fede; esclusa solo se la sorveglianza e il controllo sono concreti, continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha modificato i limiti edittali di alcuni reati rendendo taluni fatti potenzialmente rientranti nella causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, ma l'applicazione richiede comunque la valutazione complessiva dei requisiti

  • art. 133 cod. pen.

    Individua i criteri per la determinazione della pena e i profili rilevanti per la valutazione del disvalore ai fini dell'art. 131-bis (modalità, danno, pericolo, colpevolezza)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato per colpa del ricorrente

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis non basta il limitato valore economico della cosa: occorre dimostrare la particolare tenuità valutando congiuntamente modalita della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133 cod. pen.)
  • L'aggravante per esposizione dei beni alla pubblica fede si esclude solo con forme di sorveglianza effettive, continue e specificamente efficaci; la mera sorveglianza occasionale o del proprietario confinante non è sufficiente
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le risultanze di merito: deduzioni generiche o basate su mere supposizioni fattuali sono inammissibili
  • La riforma dei limiti edittali (d.lgs. n.150/2022) può rendere applicabile l'art. 131-bis ma non elimina l'onere di dimostrare gli altri requisiti sostanziali della particolare tenuità
  • Se il ricorso è inammissibile per ragioni intrinseche non si procede all'accertamento di eventuali questioni procedurali incidenti (es. presentazione della querela) quando queste non inciderebbero sul giudicato sostanziale
  • Ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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