Cassazione Penale, Sentenza n. 25077/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per furto aggravato (esposizione dei beni alla pubblica fede) per essersi impossessati di legna di eucalipto abbattendo e sezionando un albero e caricando il materiale su un furgone. Hanno sollevato due censure: 1) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando anche la riforma dei limiti edittali introdotta dal d.lgs. n.150/2022; 2) vizio per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. (esposizione a pubblica fede), mentre secondo i ricorrenti la sorveglianza del fondo era affidata al proprietario confinante e dunque l'aggravante non poteva dirsi operante, circostanza che avrebbe inciso sulla possibilità di valutare l'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Sul secondo motivo ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo se esistono in concreto forme di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci, cosa non dimostrata nel caso (la sorveglianza del confinante non poteva essere continuativa). Sul primo motivo ha ritenuto il motivo aspecifico e generico: anche se i nuovi limiti edittali potrebbero teoricamente rendere applicabile l'art. 131-bis, i ricorrenti non hanno dimostrato la particolare tenuità sotto il profilo complessivo richiesto dall'art. 131-bis (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo), avendo omesso di affrontare la gravità oggettiva del comportamento (abbattimento e sezionamento dell'albero). Per l'inammissibilità non si è proceduto all'accertamento sulla presentazione della querela. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione congiunta delle modalita della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il mero basso valore economico della cosa sottratta non è di per sé sufficiente
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che consente la censura per violazione della legge penale o processuale nei motivi di cassazione; i motivi devono essere specifici e non generici
Aggravante per furto commesso mediante esposizione dei beni alla pubblica fede; esclusa solo se la sorveglianza e il controllo sono concreti, continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione
Ha modificato i limiti edittali di alcuni reati rendendo taluni fatti potenzialmente rientranti nella causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, ma l'applicazione richiede comunque la valutazione complessiva dei requisiti
Individua i criteri per la determinazione della pena e i profili rilevanti per la valutazione del disvalore ai fini dell'art. 131-bis (modalità, danno, pericolo, colpevolezza)
Consente la condanna alle spese del procedimento e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato per colpa del ricorrente
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis non basta il limitato valore economico della cosa: occorre dimostrare la particolare tenuità valutando congiuntamente modalita della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133 cod. pen.)
- L'aggravante per esposizione dei beni alla pubblica fede si esclude solo con forme di sorveglianza effettive, continue e specificamente efficaci; la mera sorveglianza occasionale o del proprietario confinante non è sufficiente
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le risultanze di merito: deduzioni generiche o basate su mere supposizioni fattuali sono inammissibili
- La riforma dei limiti edittali (d.lgs. n.150/2022) può rendere applicabile l'art. 131-bis ma non elimina l'onere di dimostrare gli altri requisiti sostanziali della particolare tenuità
- Se il ricorso è inammissibile per ragioni intrinseche non si procede all'accertamento di eventuali questioni procedurali incidenti (es. presentazione della querela) quando queste non inciderebbero sul giudicato sostanziale
- Ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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