Cassazione Civile, Ordinanza n. 04991/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale relativo alla fornitura di GPL e all'installazione/gestione di un impianto di gas liquido presso un'azienda agricola. La società fornitrice chiese in giudizio il pagamento del corrispettivo per le forniture; l'azienda agricola resistette sostenendo il malfunzionamento del serbatoio e dell'impianto, proponendo a sua volta domande risarcitorie per maggiori consumi di combustibile e per i danni subiti dagli animali allevati. In primo grado furono riuniti il giudizio ordinario e quello monitorio, con esito favorevole in parte all'azienda agricola. In appello, la società fornitrice impugnò la decisione lamentando soprattutto l'erronea valutazione della prova e la nullità/inaffidabilità della consulenza tecnica; l'azienda agricola propose appello incidentale su un preteso sovrapprezzo applicato alle forniture. La Corte d'appello accolse l'appello principale, rigettò la riconvenzionale, dichiarò inammissibile l'appello incidentale, ma omise di pronunciare sulla domanda della società fornitrice di condanna dell'azienda al pagamento del credito residuo. Nel ricorso per cassazione la società fornitrice denunciò omessa pronuncia ex artt. 112 e 132 c.p.c. sulla domanda di condanna al pagamento del proprio credito, mentre la controparte, con ricorso incidentale, dedusse vizi di violazione di legge e di motivazione sulla valutazione della prova, sull'onere probatorio, sull'ammissibilità dell'appello incidentale e sulla domanda relativa al maggior prezzo del GPL.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso principale relativo all'omessa pronuncia: la Corte d'appello, pur avendo accolto l'impugnazione principale e rigettato la riconvenzionale, non aveva statuito nel dispositivo sulla domanda di condanna dell'azienda agricola al pagamento del credito della società fornitrice, domanda che non poteva ritenersi assorbita né rigettata implicitamente e non era integrabile tramite la sola motivazione. Per questo la sentenza è stata cassata in relazione al vizio accertato e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale dell'azienda agricola è stato dichiarato inammissibile: le censure sulla prova, sull'asserita obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo, sull'omesso esame di fatti decisivi e sull'onere della prova erano formulate in modo da sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa decisione su una domanda ritualmente proposta integra nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, nn. 4 e 5, c.p.c.
richiamato in relazione al contenuto della sentenza e alla denunciata omissione di una statuizione nel dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza derivante dall'omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sulla mera rivalutazione delle prove.
richiamato dalla ricorrente incidentale per lamentare la violazione dei principi di disponibilità e valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha rilevato che il motivo non rispettava i criteri per denunciare la violazione della norma.
l'accertamento tecnico preventivo è facoltativo e non costituisce prova legale necessaria.
la violazione è configurabile solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio tra le parti in modo errato, non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato per le doglianze di violazione di legge e nullità formulate nel ricorso incidentale.
richiamato con riferimento agli interessi chiesti sul credito per le forniture.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato solo nel dispositivo finale in modo incompleto nel testo fornito; dal contesto emerge il riferimento al contributo unificato, ma la parte finale del testo è troncata.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice omette del tutto di decidere su una domanda, eccezione o istanza ritualmente proposta; non basta che la motivazione consenta di intuire l'esito, occorre una statuizione espressa o un rigetto implicito inequivoco.
- La sentenza può dirsi integrata dalla motivazione solo se nel dispositivo esiste comunque una pronuncia suscettibile di precisazione; se manca del tutto una statuizione su una domanda autonoma, il vizio non è sanabile per via interpretativa.
- L'omessa pronuncia va distinta dal vizio motivazionale: nel primo caso manca la decisione sulla domanda, nel secondo la questione è stata esaminata ma con motivazione apparente, contraddittoria o insufficiente nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è necessario indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato dal giudice.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sostanziali; non sussiste quando si contesta l'apprezzamento delle prove o la loro sufficienza.
- L'accertamento tecnico preventivo è uno strumento facoltativo di istruzione e non una prova legale necessaria: la sua mancata attivazione non esclude, di per sé, la possibilità di provare i fatti con gli ordinari mezzi istruttori.
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