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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26923/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Trieste ha confermato, all'esito di giudizio abbreviato, la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Udine che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per una rapina aggravata commessa il 23 luglio 2023. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata partecipazione dell'imputato, detenuto, all'udienza del 19 dicembre 2024, assumendo che la rinuncia a comparire riguardasse solo una precedente udienza e non anche quella successiva; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, invocata alla luce della sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale, sostenendo che la sottrazione avrebbe riguardato una somma esigua e che non vi era stato danno fisico alla persona offesa, con impiego di un'arma impropria scarsamente offensiva; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati. Sul primo ha ribadito che la rinuncia a comparire del detenuto esplica effetti non solo per l'udienza per la quale è formulata, ma anche per quelle successive, in presenza di continuativa restrizione o di nuova restrizione per altra causa. Sul secondo ha rilevato che la Corte territoriale aveva valorizzato il non lieve danno economico, le modalità della rapina programmata, l'uso di armi improprie (una forchetta e una bomboletta spray) e i precedenti penali dell'imputato, coerentemente con il principio per cui la lieve entità va valutata nel complesso del fatto e non può ricorrere quando gli elementi sfavorevoli siano comunque significativi. Sul terzo ha osservato che il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    dedotto come parametro della censura per violazione di legge in relazione alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza

  • art. 420-ter c.p.p.

    richiamato per contestare la legittimità della declaratoria di assenza del detenuto che aveva rinunciato a comparire

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato per i vizi di motivazione relativi al diniego dell'attenuante della lieve entità e delle attenuanti generiche

  • art. 628, commi 1 e 3, n. 1, c.p.

    norma incriminatrice della rapina aggravata oggetto di conferma della condanna

  • art. 311 c.p.

    richiamato quale attenuante della lieve entità del fatto, ritenuta applicabile anche alla rapina dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    indicata come fonte che ha reso applicabile l'attenuante della lieve entità anche al delitto di rapina

  • art. 615-ter c.p.p.

    non citato

Massime di principio

  • La rinuncia a comparire formulata dal detenuto produce effetti anche per le udienze successive, non essendo limitata alla sola udienza per la quale è stata espressamente resa, quando permane la medesima situazione restrittiva o intervenga una nuova restrizione.
  • L'attenuante della lieve entità del fatto, anche quando applicabile al delitto di rapina, richiede una valutazione complessiva della gravità concreta del fatto; non basta isolare un solo indice favorevole, come l'entità del profitto o l'assenza di lesioni fisiche.
  • La lieve entità non è configurabile quando risultino significativi, nel loro complesso, la programmazione del reato, le modalità dell'azione, i mezzi utilizzati, le circostanze concrete e l'entità del danno o del pericolo.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è arbitraria o manifestamente illogica.
  • Una motivazione che espliciti, sia pure sinteticamente, le ragioni per cui la pena concreta sia ritenuta adeguata può essere sufficiente a sorreggere il giudizio di equivalenza o di mancata prevalenza delle attenuanti.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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