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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45236/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso). Ha dedotto due motivi: 1) vizio di motivazione per mancata considerazione del tempo decorso tra i fatti contestati, l'adozione della misura e la sentenza di primo grado, che a suo avviso avrebbe attenuato le esigenze cautelari; 2) mancata valutazione della possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che per i reati di cui all'art. 416-bis opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) che non può essere superata dal mero decorso del tempo: solo elementi concreti (recesso dall'associazione, esaurimento dell'attività associativa, collaborazione, trasferimento, ecc.) possono dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari. Quanto alla possibilità degli arresti domiciliari con braccialetto, la Corte ha ricordato che, in presenza della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, non è necessario che il giudice motivi esplicitamente sull'inidoneità degli arresti domiciliari; spetta al ricorrente fornire prove idonee a smentire la presunzione. Infine la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e disposto gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Reato contestato (associazione di tipo mafioso). Per questa fattispecie la giurisprudenza attribuisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che rende più agevole la conferma della custodia in carcere.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per talune fattispecie (tra cui l'art. 416-bis). La Corte ha confermato che tale presunzione prevale sulla disciplina generale e non è superata dal solo decorso del tempo.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma generale sulle misure cautelari: il principio generale è integrato e, nelle ipotesi indicate dall'art. 275 comma 3, subordinato alla presunzione speciale prevista da quest'ultimo.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Regola gli strumenti elettronici di controllo a distanza. La Corte ha osservato che la mancata valutazione dell'inidoneità degli arresti domiciliari implica, per effetto assorbente, la valutazione implicita sull'impossibilità di impiegare gli strumenti di controllo previsti da questa norma.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter c.p.p.

    Norma procedurale a cui la cancelleria deve adempiere dopo la decisione; la Corte ha ordinato l'inoltro degli atti per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Per reati di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: il mero decorso del tempo non è sufficiente a superarla.
  • Per superare la presunzione occorrono elementi concreti e oggettivi (recesso dall'associazione, esaurimento dell'attività criminale, collaborazione con la giustizia, trasferimento in altra area, ecc.).
  • In presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., grava sul ricorrente l'onere di fornire prove idonee a smentire la presunzione; il giudice non è obbligato a motivare in positivo l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto se la presunzione permane.
  • La decisione del riesame che conferma la custodia in carcere equivale, se motivata, a una valutazione implicita anche sull'impossibilità di adottare strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis.
  • Chi impugna una misura cautelare deve quindi proporre, con elementi probatori specifici, valide ragioni che possano concretamente dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari; altrimenti il provvedimento cautelare sarà confermato e il ricorrente potrà essere condannato alle spese processuali.

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