Cassazione Penale, Sentenza n. 44826/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per tentata estorsione aggravata: si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per presunte contraddizioni e divergenze tra le dichiarazioni della persona offesa (Paris), della sua compagna (Toscano) e di altri testi (Lopez); si contestava l'estensione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. (in particolare l'agevolazione del sodalizio) perché la finalità mafiosa non sarebbe stata riconoscibile in capo al ricorrente; si contestava infine la sussistenza delle esigenze cautelari, con riferimento all'assenza di attualità del pericolo di reiterazione e alla natura temporale dei fatti denunciati (cd. "tempo silente").
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure proposte si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, ovvero fossero manifestamente infondate. La Corte ha richiamato i criteri di sindacato sulle misure cautelari (possibile sindacato solo per vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione) e ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione congrua e adeguata a fondare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso" nella forma richiamata dall'art. 416-bis.1, ritenendo sufficiente l'evocazione del nome e del potere intimidatorio di esponenti della criminalità organizzata e l'utilizzo di modalità tali da richiamare la forza intimidatrice tipica della mafia. Quanto alla contestazione relativa all'agevolazione del sodalizio, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse concreto ad impugnare tale profilo separatamente, atteso che la misura risultava comunque fondata su altri elementi indiziari e sull'aggravante del "metodo". È stata inoltre richiamata l'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. anche con riferimento al reato tentato, e affermato che il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo ad attenuare la presunzione. Per l'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposta la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'aggravante del "metodo" mafioso può operare anche quando l'autore non sia membro dell'associazione mafiosa: è sufficiente che la condotta evochi la forza intimidatrice tipica delle consorterie mafiose o che l'agente "spenda" il nome di esponenti noti, inducendo nella vittima il timore di intervento di terzi
art. 628 cod. pen. (estorsione) comma 3 n.1
Il reato di estorsione (anche nella forma tentata) è stato contestato con l'aggravante richiamata; la Corte ha ritenuto sufficiente la qualificazione come tentata estorsione pluriaggravata ai fini cautelari
La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" ai fini cautelari è meno rigorosa rispetto ai criteri probatori richiesti per il giudizio di merito: per la misura cautelare è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità, non è richiesto che gli indizi siano precisi e concordanti come per l'art. 192 c.p.p., comma 2
Richiamata per distinguere il diverso livello probatorio richiesto in fase cautelare (art. 273) rispetto al giudizio di merito: la Corte ribadisce che non si richiede la prova piena né la stessa qualificazione degli indizi prevista dall'art. 192, comma 2
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte sottolinea che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulla regola generale di questa disposizione
art. 275 cod. proc. pen. comma 3
Applicabilità della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1; la presunzione può essere superata solo con prova contraria, e il mero decorso del tempo non è prova sufficiente
Citato tra le norme contestate dal ricorrente (con riferimento a concorso di persone nel reato); dal testo non emerge una interpretazione specifica della Corte
Citato nel ricorso come norma richiamata a fondamento delle doglianze; dalla decisione non emerge una interpretazione sostanziale della Corte in relazione a tale norma
art. 568 cod. proc. pen. comma 4
Principio dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione: l'appello o ricorso deve potenzialmente offrire un vantaggio pratico eliminando un provvedimento pregiudizievole; contestazioni formali o meramente teoriche che non producono vantaggi pratici sono insussistenti
Norma applicata per la condanna alle spese e agli oneri processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia cautelare esercita un sindacato limitato: non riedita i fatti ma verifica se la motivazione del giudice di merito sia logicamente congrua e conforme a diritto; non è consentita una diversa valutazione dei fatti già esaminati
- Per l'adozione o la conferma di misure cautelari è sufficiente il criterio dei "gravi indizi di colpevolezza" che è meno rigido rispetto alla prova richiesta nel giudizio definitivo; pertanto molte criticità probatorie va interpretate alla luce di tale diverso livello
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) può essere riconosciuta anche quando l'autore non sia formalmente membro dell'associazione mafiosa, se la condotta o l'evocazione di figure mafiose producono nella vittima il timore tipico dell'azione mafiosa
- La presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. può operare anche per reati tentati aggravati e rende più difficile, sul piano cautelare, confutare la sussistenza delle esigenze cautelari senza elementi nuovi e concreti
- L'interesse ad impugnare è requisito fondamentale: impugnazioni volte a contestare profili che, anche se accolti, non modificherebbero in concreto la situazione cautelare (p.es. esclusione solo di un'aggravante agevolativa quando la misura è fondata anche sul "metodo") possono essere dichiarate prive di interesse e quindi inammissibili
- Il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé sufficiente a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; è necessario individuare elementi concreti che modificano la valutazione del pericolo di reiterazione
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