Cassazione Penale, Sentenza n. 13293/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione di Di Giorgio per insufficiente motivazione e presunta erronea applicazione dell'art. 110 c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato elementi certi (ingresso nel negozio, partecipazione all'accerchiamento e al dialogo con la vittima) che dimostrano la consapevolezza e la responsabilità concorrente. Andrea Lollo ha censurato il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante dell'estorsione, ritenendo che le attenuanti generiche debbano prevalere in forza dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 416-bis.1 (dissociazione attuosa), e che la corte abbia operato un bilanciamento in termini di equivalenza anziché di prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale ritenendo che le censure si limitino a chiedere una diversa valutazione delle prove: la sentenza impugnata ha fornito motivazione esaustiva sull'incertezza circa la consapevolezza di Di Giorgio e non appare illogica. Ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso di Andrea Lollo, ritenendolo manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite che riconosce la natura speciale e obbligatoria dell'attenuante di dissociazione attuosa (art. 8 D.L. 13/5/1991 n.152 conv. L. 203/1991, ora art. 416-bis.1 c.p.), per cui il giudice deve applicare la sequenza: determinazione della pena base, bilanciamento tra aggravanti e attenuanti ordinarie, e successiva applicazione obbligatoria dell'attenuante speciale e della riduzione per il rito abbreviato. Per il ricorso di Lollo è stata inoltre disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rinvio alla disciplina della responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la censura circa la mancata applicazione non sollevi un vizio di diritto ma una diversa valutazione dei fatti.
art. 416-bis.1 cod. pen. (terzo comma)
Riconosciuta la natura speciale dell'attenuante cd. dissociazione attuosa: quando ricorrono le condizioni la riduzione è obbligatoria e non soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze; deve essere applicata dopo aver determinato la pena residua risultante dal confronto tra aggravanti e attenuanti ordinarie.
art. 629 cod. pen., secondo comma
Richiamata come aggravante specifica dell'estorsione; la Corte territoriale ha valutato il complesso delle circostanze anche rispetto a tale aggravante nel giudizio di comparazione.
Norma sul giudizio di bilanciamento tra circostanze; la Corte ha applicato l'art. 69 dopo aver seguito il principio secondo cui l'attenuante speciale di dissociazione non è assoggettabile al bilanciamento generale.
art. 8 D.L. 13/05/1991 n.152, conv. L. 12/07/1991 n.203 (richiamato)
Norma originaria che prevedeva la dissociazione attuosa; la giurisprudenza di legittimità (Sez. U) ha riconosciuto la prevalenza sostanziale e l'obbligatorietà dell'attenuante prevista da tale disciplina.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sindaca la valutazione di merito sui fatti (es.: valutazione della responsabilità concorrente) salvo che emerga una illogicità o mancanza di motivazione; le censure che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili
- La semplice presenza sul luogo del fatto non è sufficiente, senza elementi probatori univoci, a dimostrare la consapevolezza o la partecipazione intenzionale a un'azione estorsiva; occorrono elementi sull'elemento soggettivo
- L'attenuante speciale cd. 'dissociazione attuosa' (art. 416-bis.1 o previgente art.8 D.L.) ha natura speciale e obbligatoria: se ne riconoscono i presupposti, il giudice è tenuto ad applicarla senza sottoporla a bilanciamento discrezionale con le aggravanti
- Sequenza operativa corretta per la determinazione della pena: determinare la pena base, operare il confronto tra aggravanti e attenuanti ordinarie (art. 69 c.p.), quindi applicare l'attenuante speciale di dissociazione e le riduzioni connesse al rito (es. abbreviato)
- La proposizione di ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.)
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