Cassazione Penale, Sentenza n. 889/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma in appello della condanna per ricettazione e introduzione nel territorio dello Stato a fini di commercio di ricambi recanti marchi contraffatti. L'imputato deduce: (1) violazione degli artt. 603 e 495 c.p.p. e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria per acquisire due fatture internazionali che avrebbero dimostrato la sua buona fede; (2) violazione dell'art. 533 c.p.p. e insufficienza probatoria contestando l'affidabilità delle testimonianze della funzionaria doganale Lombardi e del perito Cacciatore, che non avrebbero visionato la merce sequestrata; (3) errata qualificazione giuridica della condotta, chiedendo l'applicazione dell'art. 517-ter c.p. (reato meno grave) e, in mancanza di querela, la pronuncia di improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (in parte per genericità e in parte manifestamente infondato). Ha ritenuto che: la richiesta di acquisizione delle fatture in appello era tardiva e non adeguatamente giustificata ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; le fatture, anche se esaminate, non erano idonee a provare la buona fede dell'imputato e indicavano beni diversi da quelli sequestrati; le testimonianze e gli accertamenti tecnici erano valutati correttamente dal giudice di merito e sufficienti per il convincimento; la riclassificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 517-ter c.p. è stata respinta come infondata. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
In appello le prove nuove vanno ammesse solo se assolutamente necessarie o se la parte dimostra di averle scoperte dopo il giudizio di primo grado; le fatture, essendo documenti noti e disponibili prima, potevano e dovevano essere prodotti tempestivamente dall'imputato
Consente l'esclusione di prove vietate, manifestamente superflue o irrilevanti; la Corte ha ritenuto le fatture non rilevanti/attestanti la buona fede né sufficientemente autentiche
Regola la valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la valutazione delle testimonianze e delle perizie anche se i testi non hanno visionato fisicamente tutta la merce
Norma richiamata in relazione alla fattispecie di vendita o introduzione di merci contraffatte; la Corte ha confermato che la fattispecie contestata rientra nelle norme richiamate e non è applicabile la fattispecie più lieve
Previsione di fattispecie penalmente più lieve; la Corte ha escluso la riqualificazione perché il quadro probatorio era maggiormente coerente con i reati contestati
Richiamata in combinazione con l'art. 474 per delimitare la corretta tipizzazione del comportamento illecito; la Corte ha ritenuto applicabili le norme più severe
Massime di principio
- In appello le prove nuove vanno prodotte solo se sono indispensabili o se sono emerse dopo il primo grado; la tardiva produzione di documenti noti prima può portare all'inammissibilità della relativa censura
- La Corte può respingere documenti la cui autenticità, provenienza o corrispondenza con i fatti è dubbia; la mera stampa di documenti elettronici non garantisce automaticamente idoneità probatoria se non supportata da elementi che ne attestino l'attendibilità
- È onere della difesa, specie quando l'imputato è un professionista del settore, fornire elementi concreti a supporto della buona fede: l'omessa tempestiva produzione di documenti indebolisce tale prospettazione
- Le testimonianze basate su accertamenti tecnici, relazioni e perizie possono essere ritenute sufficienti anche se i testi non hanno visionato fisicamente ogni singolo bene, purché siano spiegati metodologie e riscontri
- La richiesta di riqualificazione della fattispecie in norma più lieve va valutata alla luce del complesso probatorio: se gli elementi dimostrano la consapevolezza e la provenienza illecita, la riqualificazione è difficilmente accoglibile
- La mancata impugnazione fondata su motivi generici che non affrontano la motivazione del giudice di merito comporta elevata probabilità di inammissibilità o rigetto
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