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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7514/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi per cassazione impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 16/12/2020 (parziale riforma del giudizio di primo grado) denunciando: errata declaratoria di "assenza" in luogo di "contumacia" e mancata notificazione dell'estratto contumaciale; insufficiente prova e contraddizioni nelle dichiarazioni della testi principale (Maria Rosaria Schiena) per l'identificazione degli imputati (in particolare D'Errico, Bardaro, Guttagliere); erronea valutazione e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione o applicazione per tenuità/contenuto risarcitorio); errata dosimetria della pena e mancanza di motivazione sul maggior punteggio inflitto (art. 133 e art. 81 c.p.); contestazioni specifiche sull'orario dei fatti e plausibilità degli alibi (Manni) e sulla utilizzabilità di annotazioni di p.g., filmati e chiamate telefoniche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi manifestamente inammissibili o infondati e li ha respinti integralmente. Sulla questione della declaratoria di "assenza" vs "contumacia" la Corte ha rilevato che, anche ammettendo eventuale nullità, questa era di regime intermedio e doveva essere eccepita tempestivamente dai difensori in sede di merito; non essendo stata eccepita, la censura è infondata e non ha prodotto pregiudizio dato che il ricorso è stato proposto dal difensore di fiducia. Quanto alle censure di merito (identificazione degli imputati, attendibilità della Schiena, filmati, telefonate, alibi), la Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua e adeguata: la testimonianza della Schiena è stata valutata nel suo contesto e corroborata da altri elementi (annotazioni di p.g., dichiarazioni di altri soggetti, riconoscimenti), l'assenza di visibilità puntuale in filmati non esclude il quadro probatorio complessivo; le telefonate e i contatti possono essere compatibili con le fasi della spedizione punitiva; gli alibi non hanno fornito prova liberatoria sufficiente. Sull'applicazione dell'art. 131-bis la Corte ha confermato l'esclusione in ragione della particolare gravità, del contesto e della non "tenuità" dei fatti nonostante il risarcimento tardivo e parziale. Sulla dosimetria la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dell'aumento per continuazione e il diniego delle generiche, ricostruendo la personalità e la gravità dei fatti. La Corte ha altresì precisato che, essendo i ricorsi inammissibili, non poteva essere rilevata d'ufficio la sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione (lett. b ed e) per vizio di motivazione o violazione di legge; la Corte valuta la specificità e fondatezza delle censure dedotte.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina delle impugnazioni e ai profili di nullità connessi alla declaratoria di contumacia/assenza; la Corte osserva che la relativa nullità è di regime intermedio e va eccepita tempestivamente.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 9 comma 2

    Richiamata nella contestazione sulla declaratoria di contumacia/assenza; la Corte ritiene la censura non rilevante in assenza di tempestiva eccezione e senza concreto pregiudizio.

  • art. 15-bis legge 28 aprile 2014 n. 67, comma 2

    Citato a proposito dell'ambito applicativo della disciplina transitoria sulla contumacia; la Corte ne considera l'eventuale nullità come di regime intermedio.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento alla natura delle nullità e alla necessità di eccezione immediata: la Corte lo utilizza per qualificare la nullità relativa derivante dall'erronea declaratoria.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sull'esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte conferma che non si applica quando i fatti sono gravi, inseriti in un contesto intimidatorio/di 'devastazione' e quando il risarcimento è tardivo/parziale.

  • art. 133 cod. pen.

    Regole di determinazione della pena: la Corte ritiene la motivazione della Corte d'appello sufficiente, con valutazione discrezionale correttamente esercitata, compresa la valutazione negativa delle generiche.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'aumento per continuazione; la Corte ritiene la quantificazione operata congrua e motivata.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sul principio di evidenza e sulla necessità di motivazione; usata come riferimento dai ricorrenti ma la Corte ritiene la motivazione di merito adeguata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti in tema di prova testimoniale; la Cassazione valuta la utilizzabilità delle annotazioni di p.g. e degli atti nei riti alternativi/abbreviati e ne conferma l'uso probatorio.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Regola sull"oltre ogni ragionevole dubbio": la Corte valuta che i giudici di merito non abbiano invertito il principio dell'onere della prova e che le conclusioni siano supportate da elementi probatori complessivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte dispone la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Un'erronea declaratoria di "assenza" in luogo di "contumacia" può dar luogo a nullità di regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore; l'omessa eccezione rende la censura inefficace in cassazione.
  • Contraddizioni formali nella testimonianza non determinano automaticamente inattendibilità se la versione essenziale è costante e se vi sono elementi di riscontro e corroborazione (annotazioni di p.g., riconoscimenti da parte di altre vittime, circostanze materiali).
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e positiva (tenuità dell'offesa, contesto episodico, tempestività e completezza del risarcimento); il risarcimento tardivo o parziale e la gravità del contesto ostano alla sua applicazione.
  • La Corte d'appello ha ampia discrezionalità nella dosimetria della pena: il rigore motivazionale è richiesto ma la semplice discrepanza rispetto al minimo edittale non implica automaticamente vizio se la motivazione è congrua.
  • In riti alternativi/abbreviati sono utilizzabili le annotazioni di p.g. e le dichiarazioni non formalizzate purché correttamente richiamate e integrate nel complesso probatorio; il ricorso che non confuta specificamente le argomentazioni di merito rischia l'inammissibilità per aspecificità.
  • La Cassazione, quando dichiara un ricorso inammissibile o manifestamente infondato, non può rilevare d'ufficio sopravvenute cause estintive (es. prescrizione) che implicherebbero una diversa composizione del rapporto processuale.
  • Un alibi deve essere provato con elementi concreti e documentali; la mera affermazione non supportata da evidenze chiarificatrici difficilmente prevale su un quadro indiziario e testimoniale coerente.

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