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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35490/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 7 ottobre 2025, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Castrovillari del 17 dicembre 2021: aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo I contestato alle due imputate relative alla Moviter S.r.l., rideterminando per loro la pena in tre anni e sei mesi di reclusione, e aveva confermato la condanna dell’imputato già amministratore della Tecnobetonaggio S.r.l. a tre anni e otto mesi per i capi A e B. In relazione alle due società, entrambe fallite, erano contestati il causato dissesto mediante operazioni dolose, distrazioni di beni sociali e, per la Moviter, bancarotta documentale e occultamento delle scritture contabili a fini di evasione fiscale. L’imputato della Tecnobetonaggio ha dedotto: erronea configurazione della bancarotta impropria da operazioni dolose, contestando la sistematicità e il dolo degli inadempimenti fiscali e previdenziali, il nesso con il dissesto e la propria partecipazione alle condotte successive alla cessazione dalla carica; insufficienza della prova dell’esistenza e della distrazione dei beni; prescrizione; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e motivazione inadeguata sulla pena e sull’aumento per continuazione. Nei motivi nuovi ha reiterato le censure sulle operazioni dolose, sulla distrazione, sul concorso con i gestori successivi e sulla prescrizione. Le due imputate della Moviter hanno contestato la ricostruzione del debito erariale, la sistematicità e il dolo degli inadempimenti, il nesso causale con il fallimento e la loro partecipazione alle operazioni dolose; hanno inoltre censurato la prova delle distrazioni, la responsabilità per bancarotta documentale e occultamento delle scritture — sostenendo che i libri erano stati consegnati al nuovo amministratore — e il trattamento sanzionatorio. Nei motivi nuovi hanno insistito sulla liceità e congruità delle cessioni aziendali, sull’assenza di concorso e sulla mancanza del dolo specifico per i reati documentali.

La decisione

Il ricorso dell’imputato già amministratore della Tecnobetonaggio non è stato ritenuto complessivamente inammissibile: la Corte ha dichiarato estinti per prescrizione i reati dei capi A e B e ha annullato senza rinvio la condanna. La Corte ha ritenuto non manifestamente infondate le censure sulle operazioni dolose, ma ha escluso che vi fossero elementi immediatamente e incontestabilmente idonei a pronunciare assoluzione nel merito; le doglianze sulla distrazione sono state giudicate generiche. Il motivo sulla pena è rimasto assorbito. Per le imputate della Moviter, sono stati rigettati i motivi relativi al capo D: la ricostruzione del debito erariale era fondata su documentazione amministrativa, fatture, bilanci e dichiarazioni; l’inadempimento fiscale e previdenziale sistematico può integrare operazioni dolose e l’illiquidità non esclude il dolo generico. La Corte ha inoltre valorizzato le cessioni dei rami d’azienda senza effettivo incasso del prezzo e il conseguente svuotamento patrimoniale, insieme agli ulteriori elementi indicati dalla sentenza di merito. Sono invece state accolte le censure relative ai capi E, F e H: pur essendo stata motivata la preesistenza dei beni sociali, la sentenza non ha individuato adeguatamente a quali amministratori fosse attribuibile la distrazione né quale contributo le imputate avessero fornito; inoltre, la motivazione sul loro coinvolgimento nella sottrazione o nell’occultamento delle scritture, consegnate al nuovo amministratore l’11 maggio 2011, era apodittica e non descriveva il concreto apporto concorsuale. Annullamento con rinvio, limitatamente ai capi E, F e H, ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, per nuovo giudizio; assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio. I ricorsi delle due imputate sono stati rigettati nel resto.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.

    La giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, espressa nel senso che, in tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2), l. fall. si estende a tutte le condotte di sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, ivi comprese quelle di metodico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale della società, da cui consegue il prevedibile aumento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e il possibile dissesto dell'impresa a cagione di iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione del debito, degli interessi e delle relative sanzioni.

    Le operazioni dolose comprendono l’inadempimento fiscale e previdenziale sistematico, quale scelta gestionale consapevole che determina il prevedibile aumento del debito e può condurre al dissesto.

  • art. 216 l. fall.

    Premesso che nella sentenza impugnata si è dato conto delle ragioni per le quali si è ritenuto che vi fosse prova della preesistenza nel patrimonio della Moviter S.r.l. dei beni indicati come distratti nel capo E), perché si è detto che «tra la documentazione acquisita dal curatore vi erano i prospetti delle fatture ed altra documentazione grazie alla quale era stato possibile individuare i beni che erano stati presenti nel patrimonio sociale ma mai rinvenuti» (cfr. pag. 13, sesto capoverso), va, tuttavia, rilevato che non sono state indicate le evidenze probatorie quali degli amministratori, succedutisi fino alla dichiarazione di fallimento della Moviter S.r.l., fosse da ascrivere la responsabilità.

    La prova della preesistenza dei beni non basta, da sola, a fondare la responsabilità per distrazione: la motivazione deve indicare a quale amministratore sia attribuibile la condotta e, nel caso di concorso, quale sia stato il contributo dell’imputato.

  • art. 223, comma 1, l. fall.

    Nessuna spiegazione è stata comunque offerta per indicare quale sarebbe stato il contributo offerto dalle odierne ricorrenti alla realizzazione plurisoggettiva della distrazione contestata, né, come invece ritiene la Procura generale in requisitoria, il motivo è inedito (cfr. foll. 8 e 9 dell’atto di appello).

    Per la bancarotta imputata agli amministratori di una società, la motivazione deve precisare il contributo individuale alla condotta distrattiva; la mera successione nelle cariche o la preesistenza dei beni non supplisce a tale accertamento.

  • art. 110 c.p.

    In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

    Il concorso morale può realizzarsi con modalità atipiche, ma il giudice deve provare e descrivere la partecipazione concreta dell’imputato alla fase ideativa o preparatoria e il suo rapporto causale con l’attività degli altri concorrenti.

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Apodittica e assertiva risulta essere, altresì, la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata (cfr. pag. 16, terzo capoverso) a sostegno del ritenuto coinvolgimento di Maria Teresa Urso e di Filomena Caputo nella sottrazione delle scritture contabili della società, pacificamente consegnate l’11 maggio 2011 dal consulente contabile della Moviter S.r.l. a Pasquale Gentile, nuovo amministratore della società.

    Per l’occultamento delle scritture contabili a fini di evasione fiscale, la responsabilità non può fondarsi su una motivazione assertiva sul coinvolgimento dell’imputato; occorre illustrare gli elementi concreti che provano la condotta e il contributo concorsuale.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

    Quando ricorre una causa estintiva, l’assoluzione nel merito è possibile solo se l’insussistenza del fatto, la mancata commissione da parte dell’imputato o la sua irrilevanza penale risultano immediatamente e incontestabilmente dagli atti, senza necessità di approfondimenti.

  • art. 157 c.p.

    Pertanto, fondato è il terzo motivo – come il relativo motivo aggiunto - in quanto l’estinzione dei reati è intervenuta in data 18 febbraio 2026: infatti, il termine di prescrizione andava a scadere in data 8 febbraio 2025 – essendo pari ad anni dodici e mesi sei, a partire dalla data della sentenza di fallimento, 8 agosto 2012 – e a tale termine vanno aggiunti i periodi di sospensione per complessivi gg. 375.

    Nel caso concreto, il termine di prescrizione dei reati contestati all’imputato è stato calcolato in dodici anni e sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, con aggiunta dei periodi di sospensione, risultando maturato il 18 febbraio 2026.

  • artt. 62-bis, 81 e 133 c.p.

    Il quarto motivo di ricorso è, evidentemente, assorbito.

    Le censure sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena non sono state esaminate nel merito, perché assorbite dalla declaratoria di estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • La nozione di operazioni dolose nella bancarotta impropria comprende l’inadempimento sistematico degli obblighi fiscali e previdenziali quando costituisce una scelta gestionale consapevole, comporta un prevedibile incremento dell’esposizione verso l’Erario e può concorrere a cagionare il dissesto.
  • Per la bancarotta impropria da operazioni dolose non è richiesto il dolo specifico di causare il fallimento: è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà delle operazioni antidoverose e nella prevedibilità del dissesto quale conseguenza della condotta.
  • La situazione di illiquidità non esclude di per sé la configurabilità delle operazioni dolose né il relativo elemento soggettivo, quando l’inadempimento sistematico costituisca una scelta gestionale consapevole.
  • La cessione di un ramo d’azienda può integrare un’operazione dolosa anche se conclusa a prezzo di mercato e seguita dall’effettivo pagamento, quando privi l’impresa della possibilità di svolgere l’attività per cui era stata costituita e contribuisca al dissesto.
  • La motivazione sulla bancarotta distrattiva deve individuare non soltanto la preesistenza dei beni nel patrimonio sociale e la loro mancata reperibilità, ma anche l’attribuibilità della condotta al singolo imputato e, in caso di concorso, il suo contributo concreto.
  • Il concorso morale può manifestarsi in forme atipiche, ma la condanna richiede l’indicazione degli elementi che provano una partecipazione effettiva alla fase ideativa o preparatoria del reato e il nesso causale con le condotte degli altri concorrenti.
  • In presenza di una causa estintiva del reato, l’assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile soltanto se gli elementi che escludono il fatto, la partecipazione dell’imputato o la rilevanza penale emergono dagli atti in modo immediato e incontestabile.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaSottrazione fraudolenta al pagamento
RamiReati fallimentariReati tributari
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiConcorso di personePrescrizione del reato

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