Cassazione Penale, Ordinanza n. 12929/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. I motivi dedotti lamentavano, da un lato, violazione di legge con riferimento agli artt. 628 e 610 c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere riqualificato come violenza privata e non come rapina; dall'altro, vizio di motivazione in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1, c.p., con specifico riguardo alla circostanza aggravante delle più persone riunite. La Corte rileva che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirano in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto all'aggravante, il ricorso è ritenuto anche aspecifico perché non spiega quale incidenza concreta avrebbe avuto l'eventuale esclusione della circostanza, essendo la pena stata determinata considerando complessivamente più aggravanti e la recidiva qualificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse motivato in modo puntuale la configurabilità della rapina e non della violenza privata, e che le doglianze difensive fossero dirette a una non consentita rilettura delle prove. Ha inoltre affermato che l'aggravante delle più persone riunite ricorre quando almeno due compartecipi siano simultaneamente presenti nel luogo e nel momento del fatto, senza necessità che ciascuno compia contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice della rapina; la Corte ribadisce la correttezza della qualificazione del fatto in termini di rapina e non di violenza privata, sulla base della ricostruzione operata dai giudici di merito.
Invocato dalla difesa per sostenere la diversa qualificazione del fatto come violenza privata; la Corte esclude che in cassazione possa farsi una rivalutazione del fatto per pervenire a tale riqualificazione.
art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.
Richiamato in relazione all'aggravante delle più persone riunite; la Corte precisa che essa sussiste in presenza della simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto.
La Corte osserva che il motivo ex lett. b) deve riguardare la riconducibilità del fatto, come accertato, alla fattispecie astratta, non la diversa lettura delle prove o la contestazione del giudizio di responsabilità.
Il sindacato sulla motivazione è limitato a mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti specifici del processo; non sono deducibili censure che mirino solo a una diversa valutazione del materiale probatorio.
Applicato nella parte dispositiva per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito contestare la sentenza di merito attraverso una richiesta di nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione storica dei fatti; le censure devono restare nei limiti del controllo di legalità e della verifica della coerenza logica della motivazione.
- Il motivo fondato sulla violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p. è ammissibile solo se investe la riconducibilità del fatto, così come accertato dal giudice di merito, alla fattispecie astratta; non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'apprezzamento del compendio probatorio.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede l'allegazione di una motivazione mancante, manifestamente illogica, internamente contraddittoria o incompatibile con atti processuali specificamente indicati; non basta contestare la persuasività o l'adeguatezza della motivazione.
- L'aggravante delle più persone riunite nella rapina ricorre quando almeno due concorrenti siano simultaneamente presenti nel luogo e nel momento del fatto, senza che sia necessario che essi eseguano contestualmente il medesimo segmento materiale della condotta tipica.
- Una doglianza sull'aggravante o sul trattamento sanzionatorio è aspecifica se non chiarisce quale concreta incidenza avrebbe avuto l'eventuale esclusione della singola circostanza sulla pena complessivamente irrogata.
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