Cassazione Civile, Sentenza n. 31865/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato Annamaria Lepri alla restituzione di Euro 40.076,11 a RFI (comprensivi di capitale e interessi), ritenendo sussistente il diritto di RFI alla ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata e che tale diritto soggiace alla prescrizione decennale prevista dagli articoli 2033 e 2946 c.c.
La decisione
Il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non è stata disposta alcuna decisione sul merito né sulle spese processuali, in considerazione dell'accettazione della rinuncia (art. 391, comma 4 c.p.c.). Inoltre, la declaratoria di estinzione esonera la ricorrente dall'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Art. 2033 disciplina la ripetizione dell'indebito; la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto alla restituzione dovuta per pagamenti eseguiti in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva e poi riformata sia soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., che decorre dal giorno in cui è divenuto definitivo l'accertamento dell'indebito (data della riforma).
art. 390; art. 391, comma 4
Art. 390 c.p.c.: l'accettazione della rinuncia all'impugnazione da parte del controricorrente determina l'estinzione del giudizio. Art. 391, comma 4 c.p.c.: quando la rinuncia è accettata non va disposto nulla in ordine alle spese processuali.
La declaratoria di estinzione per rinuncia non equivale al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione e comporta l'esonero dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Giurisprudenza di legittimità
Cass. n. 25589/2010; Cass. n. 3706/2018
Cass. n. 25589/2010: chi ha eseguito un pagamento non dovuto in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva e poi riformata ha diritto alla restituzione dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con interessi a partire dal giorno del pagamento. Cass. n. 3706/2018: il diritto alla restituzione è soggetto alla prescrizione decennale che decorre dalla definitività della sentenza che ha accertato l'indebito.
Massime di principio
- Se il ricorrente in Cassazione rinuncia al ricorso e la rinuncia è accettata dal controricorrente, il giudizio si estingue senza decisione di merito (art. 390 c.p.c.).
- Quando la rinuncia è accettata non si procede alla liquidazione delle spese processuali né si dispone decisione sulle questioni sostanziali; le spese restano in genere ferme per l'accettazione (art. 391, comma 4 c.p.c.).
- La declaratoria di estinzione per rinuncia non equivale a un rigetto e può esonerare dal versamento di ulteriori contributi unificati previsti per l'ulteriore fase processuale (D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater).
- Sulle questioni sostanziali di ripetizione dell'indebito: se il pagamento è stato eseguito in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, il soggetto che ha subito la diminuzione patrimoniale può ottenere la restituzione con interessi, in base al principio consolidato (Cass. n. 25589/2010).
- Il diritto alla ripetizione delle somme pagate per effetto di una sentenza poi riformata è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., la quale decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (data della riforma).
- In casi analoghi è opportuno valutare tempestivamente la decorrenza della prescrizione e la possibilità di rinunciare o proporre atti processuali alternativi, tenendo conto che la rinuncia in Cassazione, se accettata, comporta estinzione senza pronuncia sul merito.
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