Cassazione Civile, Sentenza n. 31862/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado condannando la Security Service S.r.l. al pagamento di euro 834,31 (più accessori) a favore di Bartolomeo Corbatti a titolo di "acconti futuri aumenti contrattuali" (AFAC) previsti dall'art. 109 del c.c.n.l. per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari; la Società aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La decisione
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dal controricorrente; il Pubblico Ministero ha richiesto l'estinzione del giudizio; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e, vista l'accettazione della rinuncia, non ha disposto nulla sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 391, comma 4 c.p.c. È stato inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esonera la ricorrente dall'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, non essendo la declaratoria equiparabile al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 109 del c.c.n.l. 2013-2015
evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo
La Corte territoriale ha ritenuto che la voce AFAC prevista dall'art. 109 abbia natura retributiva perché finalizzata a compensare gli effetti della vacanza contrattuale e dunque debba concorrere alla normale retribuzione.
art. 106 del c.c.n.l.
include l’indennità di vacanza contrattuale nel "salario unico nazionale" a sua volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'art. 105
Usato dalla Corte come supporto testuale per l'equiparazione dell'AFAC all'indennità di vacanza contrattuale e alla qualificazione della stessa come elemento del salario unico/retribuzione normale.
art. 142 del c.c.n.l.
ha previsto una somma quale "una tantum" da versare a copertura del precedente periodo di vacanza contrattuale -dal 2009 al 2013-, somma non utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale
Indica che alcune somme possono essere state previste come 'una tantum' e non computabili, circostanza che la Corte ha utilizzato per distinguere trattamenti diversi e confermare la rilevanza retributiva dell'AFAC.
art. 105 del c.c.n.l.
Richiamato per individuare l'insieme degli elementi retributivi cui l'AFAC deve concorrere se qualificata come componente della retribuzione normale.
Fornisce la base normativa per dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia dell'attore (ricorrente), applicata dal giudice in presenza della rinuncia e della sua accettazione.
Consentendo di non pronunciare sulle spese di giudizio di legittimità quando la rinuncia è accettata, la Corte ha ritenuto nulla da disporre in ordine alle spese.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Stabilisce la disciplina sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto che la declaratoria di estinzione esoneri la ricorrente dall'ulteriore versamento del contributo unificato richiesto per l'impugnazione, poiché l'estinzione non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione.
Giurisprudenza della Cassazione (richiami: Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015)
Sostengono che la declaratoria di estinzione per rinuncia non equivale al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione; richiamate per motivare l'effetto sul contributo unificato e sulla natura della declaratoria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; in simili casi il giudice dichiara estinto il giudizio senza decidere sul merito.
- Se la rinuncia è accettata dal resistente, il giudice di legittimità può non pronunciare sulle spese (art. 391, comma 4 c.p.c.), evitando oneri ulteriori per la parte rinunciante.
- La declaratoria di estinzione non è equivalente al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione: mantiene effetti diversi, tra cui l'esonero dal versamento di ulteriori contributi unificati previsti per l'impugnazione.
- Quando il motivo del contendere riguarda qualificazioni retributive (es. AFAC/indennità di vacanza contrattuale), la Corte valuta la natura della voce retributiva guardando alla finalità della norma contrattuale, al tenore letterale delle norme del CCNL e alla disciplina di assorbimento/una tantum prevista dal contratto collettivo.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare l'accettazione del resistente (meglio haverla in forma scritta) e le conseguenze processuali ed economiche (spese, contributo unificato, efficacia della precedente sentenza), oltre a considerare alternative come transazione o mutuo accordo.
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