Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31864/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ritorno in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'appello di RFI disponendo la restituzione da parte del Capuozzo di euro 5.590,87, in relazione a somme percepite in esecuzione di una sentenza di primo grado (Pretore di Roma n. 688/1995) poi riformata in appello (Tribunale di Roma n. 33955/2000). Questione centrale: decorrenza della prescrizione dell'azione restitutoria (termine decennale) e se detta prescrizione fosse stata interrotta da atti di diffida successivi (in particolare la lettera dell'8.8.2011 e la risposta del 14.9.2011). Inoltre controversia sull'individuazione della norma applicabile (testo originario o modificato dell'art. 336 c.p.c.) e sul valore interruttivo della comunicazione extragiudiziale e degli atti processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., ha rigettato la domanda restitutoria proposta da RFI per intervenuta prescrizione. La Corte ha ritenuto applicabile il nuovo testo dell'art. 336 c.p.c. (modificato dalla legge 353/1990) al procedimento originario (inizio 1994) e ha stabilito che, in mancanza di una domanda di restituzione proposta nel giudizio di appello, il termine decennale di prescrizione comincia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di riforma (31.10.2000). Poiché la prima diffida utile di RFI è del 8.8.2011 (ricevuta 6.9.2011), la prescrizione era già maturata (31.10.2010) e gli atti successivi non hanno efficacia interruttiva. Per effetto della soccombenza la Corte ha condannato RFI alla rifusione delle spese dei vari gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.c.

    Il secondo comma, nel testo riformato dalla legge n. 353/1990, determina che l'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma si produce dalla sua pubblicazione (anticipando l'effetto rispetto al passaggio in giudicato). Per i giudizi cui si applica il nuovo testo, il decorso del termine prescrizionale dell'azione restitutoria può iniziare dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma; se invece la domanda restitutoria è stata proposata in appello, l'azione resta interrotta fino al passaggio in giudicato.

  • legge 353/1990 (art. 48 e norme transitorie artt. 90 e 92)

    La legge ha modificato l'art. 336 c.p.c. sopprimendo il riferimento al passaggio in giudicato e prevedendo l'anticipazione dell'effetto esterno; le disposizioni transitorie individuano i giudizi ai quali si applica il nuovo testo e consentono di stabilire ratione temporis quale disciplina sia applicabile al caso concreto (nel caso di specie il nuovo testo si applica al giudizio iniziato nel 1994).

  • art. 2935 c.c.

    Stabilisce la regola generale sulla decorrenza della prescrizione; la Corte ha richiamato l'articolo per affermare che, per l'azione restitutoria, il dies a quo è la pubblicazione della sentenza di riforma quando trova applicazione il nuovo art. 336 c.p.c.

  • art. 2946 c.c.

    Individua il termine decennale di prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito; la Corte ha applicato tale termine con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza riformata.

  • art. 2943 e art. 2945 c.c.

    Norme sull'interruzione della prescrizione per proposizione della domanda giudiziale; la Corte ha precisato che l'effetto interruttivo opera se la domanda restitutoria è espressamente proposta nell'atto di appello o nel corso del giudizio, non automaticamente per la sola notifica dell'appello quando il diritto alla restituzione deriva da un fatto autonomo (esecuzione di un titolo poi caducato).

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, se possibile, di decidere la causa nel merito al posto della corte di appello; la Corte l'ha applicato per rigettare direttamente la domanda restitutoria per prescrizione senza rinvio.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato indirettamente: la giurisprudenza citata ammette la domanda di restituzione proposta anche in appello come mera consequenzialità della domanda principale, quindi non contraria al divieto di nova.

Massime di principio

  • Verificare ratione temporis quale testo dell'art. 336 c.p.c. si applica al procedimento: per giudizi soggetti al nuovo testo (post riforma 1990, secondo le norme transitorie) l'effetto esterno della sentenza di riforma si realizza alla pubblicazione e la prescrizione dell'azione restitutoria decorre di regola da tale data.
  • Se la parte resistente vuol interrompere la prescrizione mediante la proposizione della domanda restitutoria, tale domanda deve essere espressamente avanzata in appello o nel corso del giudizio d'appello; in tal caso l'interruzione opera fino al passaggio in giudicato.
  • La mera notifica dell'appello non interrompe automaticamente la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito se il diritto alla restituzione nasce da un fatto autonomo (esecuzione di un titolo poi riformato) e la relativa domanda non è stata portata a cognizione del giudice d'appello.
  • Le diffide extragiudiziali o le comunicazioni hanno efficacia interruttiva solo se tempestive rispetto al decorso del termine prescrizionale: atti successivi allo spirare del termine non possono rianimare il diritto prescrittosi.
  • In caso di dubbi sul regime applicabile, accertare le disposizioni transitorie e le date di introduzione/definizione del procedimento per stabilire se il nuovo o il vecchio testo normativo producano effetto.
  • La domanda di restituzione può essere proposta anche d'ufficio dal giudice d'appello in quanto accessoria alla pronuncia principale, ma ciò non sostituisce la necessità di aver portato il fatto dell'esecuzione al vaglio del giudice, per produrre effetti interruttivi di prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.